Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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Il trattamento di questi dati da parte dell’Agenzia è disciplinato dagli articoli 86−88 del regolamento UE. In questo caso si applicano le pertinenti norme europee sulla protezione dei dati (regolamento [UE] 2018/1725).
6 Ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale
6.1 Situazione iniziale
Per la Svizzera, il recepimento del regolamento avrà ampie ripercussioni sul piano finanziario e sull’effettivo del personale. Considerato l’aumento del preventivo destinato alla protezione delle frontiere, anche il contributo annuo della Svizzera all’Agenzia crescerà notevolmente (cap. 6.1.1.). In veste di Stato associato la Svizzera sarà inoltre tenuta a mettere a disposizione persone di Confederazione e Cantoni per impieghi negli ambiti della protezione delle frontiere e della migrazione (in particolare all’atto dei rimpatri).
Inoltre, gli Stati membri dovranno fornire contributi per nuovi strumenti di pianificazione strategici (p. es. nell’ambito del ciclo politico strategico pluriennale, cfr. art. 8 e cap. 6.4), il che comporta per la Confederazione un onere in termini di risorse umane.
Al momento rimane tuttavia difficile quantificare le ripercussioni concrete, poiché vi sono ancora diverse questioni in sospeso. Non è ad esempio chiaro né come verranno ripartiti gli ambiti del rimpatrio e della protezione delle frontiere né come verranno definiti i profili delle persone da inviare. Occorre inoltre ancora chiarire quali cambiamenti a livello di contributi finanziari o in termini di personale potrebbe comportare una verifica della trasposizione del regolamento e delle capacità esistenti (cfr. cap. 6.1.2).
6.1.1 Contributi finanziari della Svizzera
L’articolo 115 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896 conferma la regolamentazione ripresa dall’attuale regolamento (UE) 2016/1624, vale a dire che il contributo finanziario degli Stati associati viene fissato secondo i rispettivi accordi che stabiliscono tale contributo. L’importo della partecipazione finanziaria da parte della Svizzera continuerà pertanto a essere calcolato sulla base della proporzione tra il suo prodotto interno lordo e quello di tutti i Paesi partecipanti al finanziamento dell’Agenzia (cfr. art. 11 par. 3 AAS, applicabile in virtù del rinvio dell’art. 2 dell’accordo complementare).
Il preventivo della guardia di frontiera e costiera europea verrà stabilito nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021−2027 dell’UE. I negoziati relativi a tale quadro finanziario non sono ancora conclusi. In base all’attuale proposta della Commissione, i fondi destinati alla protezione delle frontiere esterne dell’UE devono essere nettamente aumentati. L’importo di 15,67 miliardi di euro per il periodo 2014−2020 passerà a 21,3 miliardi di euro nel periodo 2021−2027. Di questi,