Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/86: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché modifica la legge sull'asilo (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 57 pagine
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lavori strategici nell’ambito della gestione integrata delle frontiere. In tale ambito, inoltre, sempre più spesso sorgono questioni fondamentali di carattere strategico e strutturale, che dovranno essere affrontate a livello strategico−politico nel quadro di progetti di ampia portata sotto la direzione della SEM e d’intesa con tutti i gruppi d’interesse. Per ulteriori dettagli relativi ai nuovi compiti e alle ripercussioni sull’effettivo del personale, si veda il capitolo 6.3.2.
6.1.4 Contributi alla Svizzera
Il sostegno finanziario agli Stati membri da parte dell’UE prevede diverse possibilità, ad esempio il rimborso di determinati costi d’impiego del personale svizzero (già previsto), delle spese di volo nell’ambito dei rimpatri (già previsto) nonché degli stipendi del personale aggiuntivo (nuovo).
In base alle regole finanziarie applicabili, l’Agenzia sostiene le seguenti spese per il personale d’impiego svizzero appartenente alla categoria 3: le spese di viaggio verso lo Stato membro ospitante, i costi di vaccinazione, i costi relativi ad assicurazioni specifiche, i costi di assistenza sanitaria, inclusa quella psicologica, e la diaria, spese di alloggio comprese.
La determinazione delle specifiche indennità giornaliere è decisa dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Nel 2018 tali rimborsi per l’impiego di due mesi di una persona presso la SEM hanno ammontato a 11 352 euro.
Inoltre, l’Agenzia rimborsa la Confederazione in caso di partecipazione ai voli congiunti dell’UE. Nel 2018 la Confederazione ha ricevuto rimborsi pari a quasi 2 milioni di franchi. Gli importi rimborsati all’AFD sono ammontati a 381 000 euro, 24 100 dei quali sono stati successivamente versati alla polizia cantonale di Zurigo.
Ci si attende pertanto che i rimborsi di determinati costi d’impiego del personale svizzero e delle spese di volo nell’ambito dei rimpatri verranno mantenuti anche con il nuovo regolamento UE. Il rimborso dei costi d’impiego (diaria, spese di alloggio, assicurazioni, costi di vaccinazioni ecc.) per le quattro categorie è attualmente oggetto di discussione delle sedute del consiglio di amministrazione di Frontex. Successivamente alla Commissione europea verrà presentata una proposta armonizzata.
Con l’articolo 61 viene creato un nuovo sistema di sostegno finanziario che dovrebbe garantire lo sviluppo a lungo termine delle necessarie risorse umane. Tale sostegno finanziario consentirà agli Stati Schengen di assumere e formare personale supplementare al fine di dotarsi della flessibilità necessaria per soddisfare il contributo obbligatorio al corpo permanente. Il regolamento fissa le condizioni fondamentali che determinano il sostegno finanziario. A seconda del numero di reclutamenti supplementari, questi importi potrebbero ascendere al massimo a 1 milione di fran-