Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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consentito allestire e confrontare profili del DNA. Per procedura di richiamo ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPD, s’intendono procedure automatizzate secondo le quali la Parte richiedente può procurarsi o consultare autonomamente le informazioni desiderate sulla base dei dati esistenti.

La novità secondo cui gli Stati esteri possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d’informazione basato sui profili del DNA di cui all’articolo 10 della legge sui profili del DNA richiede una base legale formale che viene ora ragionevolmente introdotta con il presente capoverso 1.

Al capoverso 1 viene creata la base legale formale che consente agli Stati Uniti d’America di effettuare autonomamente caso per caso, mediante procedura di richiamo, un confronto nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA ai sensi dell’articolo 10 della legge sui profili del DNA. Allo stesso modo il capoverso menziona gli scopi per i quali può essere concesso tale accesso. I reati sono definiti dall’articolo 1 paragrafo 6 dell’Accordo PCSC.

Il capoverso 2 autorizza viceversa il punto di contatto svizzero, ai fini dell’individuazione degli autori di crimini o reati, a confrontare caso per caso i profili del DNA con il sistema d’informazione degli Stati Uniti d’America. Le autorità competenti sono menzionate all’articolo 359 capoverso 1 lettera a CP: fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

5.3 Legge sull’asilo

5.3.1 Art. 99 cpv. 2-4

Nel presente articolo occorre introdurre l’abbreviazione fedpol per Ufficio federale di polizia. Il contenuto dell’articolo resta tuttavia immutato.

5.3.2 Art. 102aquater

La presente disposizione disciplina l’accesso a Eurodac finalizzato al confronto delle impronte digitali con i dati registrati in Eurodac.

fedpol è, quale autorità di verifica ai sensi dell’articolo 6 del regolamento Eurodac, designata nel diritto svizzero come punto di accesso centrale. La SEM funge in tale contesto, conformemente al capoverso 1, da punto di contatto nazionale, in quanto fedpol non dispone di un proprio accesso diretto alla banca dati Eurodac. La SEM può eseguire i confronti.

Le autorità legittimate a richiedere un confronto sono elencate al capoverso 2.

Secondo il capoverso 3, il punto di accesso centrale (fedpol) verifica che le condizioni per il confronto dei dati siano soddisfatte.