Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo

dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione svizzero ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati gravi.

5.1.6 Art. 359

Nell’ambito della cooperazione basata sull’Accordo PCSC, fedpol assolve conformemente al capoverso 1 la funzione di punto di contatto nazionale, analogamente a quanto avviene anche nel quadro della cooperazione transfrontaliera di «Prüm» (cfr. sopra n. 5.1.3). Anche l’elenco dei compiti affidati al punto di contatto corrisponde a quelli previsti nel quadro di «Prüm». Le richieste relative al confronto di dati possono essere presentate dalle autorità autorizzate a procedere a un tale confronto in virtù dell’articolo 198 CPP in combinato disposto con l’articolo 255 capoverso 2 lettera b CPP.

Il capoverso 2 lettera a indica i dati che possono essere confrontati, rinviando a tale riguardo anche ai pertinenti articoli dell’Accordo. La lettera a elenca inoltre le autorità svizzere autorizzate a presentare una richiesta, comprese le città che dispongono di un’autorità di polizia (n. 4)). La lettera c rinvia alla seconda e terza fase, ovvero allo scambio effettivo di dati personali in caso di riscontro positivo in seguito alla prima fase. Le «ulteriori informazioni disponibili» possono essere informazioni sul caso. La lettera d indica gli scopi e rinvia all’articolo 12 dell’Accordo PCSC.

5.2 Legge sui profili del DNA

5.2.1 Art. 1

Il campo d’applicazione della legge sui profili del DNA deve essere esteso anche allo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm (cpv. 1 lettera d) e dell’Accordo PCSC (cpv. 1 lett. e).

5.2.2 Nuova sezione prima dell’articolo 13a

La vigente legge sui profili del DNA contiene un’unica disposizione in materia di collaborazione internazionale. Tale disposizione è contenuta all’articolo 13. Poiché tale ambito abbraccia ora nuove disposizioni (art. 13a e 13b AP-Legge sui profili del DNA), è creata una nuova sezione autonoma denominata «Collaborazione internazionale».

Non è necessario sancire nella legge sui profili del DNA una norma di carattere generale concernente «Prüm», come per il CP (cfr. sopra n. 5.1.2), poiché le norme sui profili del DNA contenute nel pertinente accordo sono direttamente applicabili.

5.2.3 Art. 13a

L’articolo 13a, quale norma di carattere generale, è di per sé sufficiente a trasporre l’Accordo di partecipazione a Prüm per quanto concerne la consultazione e il confronto di profili del DNA. Il CP attua infatti l’Accordo di partecipazione a Prüm, mentre le norme speciali in materia di scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dei dati sul DNA (profili e tracce) sono disciplinate all’interno della legge sui profili del DNA. L’Accordo di partecipazione a Prüm è finalizzato unicamente al perseguimento