Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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scopo di tale scambio. Inoltre, specificando che il sostegno è fornito «segnatamente» nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la disposizione permette di estendere il proprio campo d’applicazione anche alla lotta ad altri fenomeni.

La nozione di «dati biometrici» include i dati dattiloscopici nonché i profili del DNA. L’articolo 354 CP rappresenta la norma di base per tali dati e per la collaborazione nazionale e internazionale basata su questi ultimi, finalizzata a identificare persone ricercate o sconosciute.

Le autorità svizzere autorizzate a presentare richieste sono menzionate dettagliatamente a livello di ordinanza. Tale soluzione permette di adeguare agevolmente l’elenco delle autorità.

Il capoverso 2 autorizza i punti di contatto nazionali degli Stati membri a consultare, caso per caso, nella fase 1 i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione. Con l’espressione «caso per caso» s’intende designare il singolo fascicolo d’indagine o penale.

5.1.3 Art. 357

A differenza dell’articolo 356 AP-CP che disciplina l’accesso degli Stati contraenti esteri al sistema d’informazione svizzero, la presente disposizione consente, viceversa, al punto di contatto nazionale svizzero di consultare i dati contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti.

Il presente articolo attua gli articoli 6, 11, 12, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI.

Il punto di contatto nazionale interviene sia nella fase 1 (consultazione dei dati biometrici e verifica di eventuali riscontri positivi) sia nella fase 2 (trasmissione di dati personali nonché dati relativi ai casi allo Stato richiedente in caso di riscontro positivo) conformemente all’Accordo di partecipazione a Prüm.

Il capoverso 1 disciplina lo scambio di dati di polizia, il capoverso 2 quello dei dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli. L’elenco dei compiti spettanti ai punti di contatto è stato volutamente formulato in modo non esaustivo («segnatamente»), in modo da poterlo adeguare all’occorrenza. Il capoverso 1 lettera c rinvia alle fasi 2 e 3, ovvero allo scambio effettivo di dati relativi a persone e casi in caso di un riscontro positivo in seguito alla fase 1.

Per quanto concerne lo scambio di dati di polizia, la funzione di punto di contatto è attribuita per la Svizzera a fedpol. Tale attribuzione andrà comunicata a tempo debito alla Commissione europea. Peraltro, l’Ufficio federale di polizia funge già attualmente da «single point of contact» nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia.

La lettera a conferisce a fedpol la competenza per la ricezione delle richieste. Per quanto concerne il confronto di profili del DNA, le pertinenti richieste possono essere presentate agli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm dalle autorità che, in virtù