Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’articolo 198 CPP in combinato disposto con l’articolo 255 capoverso 2 lettera b CPP, sono autorizzate a disporre l’allestimento e il confronto di tali profili.

Secondo la lettera b, il punto di contatto nazionale (fedpol) verifica i riscontri positivi generati dal sistema d’informazione svizzero.

Le «ulteriori informazioni disponibili» di cui alla lettera c possono essere informazioni concernenti il caso, il modus operandi ecc.

La lettera d rinvia alle disposizioni della decisione 2008/615/GAI che stabiliscono i diversi scopi dello scambio d’informazioni.

La lettera e consente a fedpol di comunicare al segretariato generale del Consiglio, mediante dichiarazione, le capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici ai sensi dell’articolo 13 della decisione 2008/616/GAI.

Il capoverso 2 menziona l’USTRA quale punto di contatto nazionale per i dati relativi ai proprietari e ai detentori. Inoltre crea la base legale per l’accesso diretto degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm al sottosistema SIAC Veicoli. Questi Stati ricevono in tal modo un accesso diretto a tale sottosistema per un determinato periodo. Lo scambio d’informazioni nel quadro di «Prüm» comprende i seguenti elementi di dati relativi ai veicoli: targa, numero di telaio, Stato in cui è registrato il veicolo, marca (p. es. Ford), tipo (p. es. Focus) nonché la categoria UE di veicolo.39

5.1.4 Nuovo titolo marginale: 5sexies. Cooperazione nell’ambito dell’Accordo PCPS

Il titolo marginale distingue chiaramente all’interno della legge i nuovi articoli 358 e seguente CP concernenti l’accordo bilaterale con gli USA, delimitandoli rispetto al precedente titolo marginale.

5.1.5 Art. 358

Il capoverso 1 costituisce la base legale per la trasmissione e la condivisione con gli USA da parte della Svizzera delle categorie di dati previste dall’Accordo PCSC. In tale disposizione l’iperonimo «dati biometrici» è inteso nella stessa accezione usata in relazione a «Prüm» (cfr. sopra n. 5.1.2).

Le fattispecie penali (reati gravi) che autorizzano a scambiare dati dattiloscopici e profili del DNA sono elencate in modo esaustivo nell’allegato dell’Accordo PCSC.

Il capoverso 1 indica inoltre i dati che possono essere confrontati e contiene un rinvio agli articoli 4-8 dell’Accordo i quali designano a loro volta le autorità giudiziarie e di polizia autorizzate a partecipare allo scambio di dati.

Il capoverso 2 autorizza il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti d’America a confrontare caso per caso, ovvero presentando una sola richiesta per volta, i dati

39 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, allegato, capo 3 (scambio di dati di immatricolazione dei veicoli), punto 1.2.2.1.