Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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Se le condizioni sono soddisfatte, la richiesta di confronto è inoltrata alla SEM che, in virtù del capoverso 4, esegue il confronto dei dati in modo automatizzato all’interno della banca dati Eurodac. Il risultato è un hit/no hit. In caso di riscontro positivo, il risultato deve essere verificato. La verifica successiva dei riscontri positivi è eseguita da fedpol (BiomID) conformemente all’articolo 102atercapoverso 1.

Il capoverso 5 statuisce che, in casi urgenti, il confronto può aver luogo prima che vengano verificate le condizioni.

Fedpol, nella fattispecie, la sua Centrale operativa, verifica se le richieste dei Cantoni e dei servizi federali, comprese quelle di fedpol, soddisfano le condizioni relative all’iter di consultazione (cfr. sopra riguardo all’art. 9 par. 1 [«consultazione automatizzata»], n. 3.1.2.1). fedpol può pertanto eventualmente esaminare anche le proprie richieste. Conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 del regolamento Eurodac, l’autorità di verifica e l’autorità richiedente possono far parte della stessa organizzazione, a condizione che garantiscano la propria indipendenza. Tale dipendenza potrà essere garantita, dato che la Centrale operativa, in qualità di autorità di verifica, non è autorizzata a richiedere alcun confronto vista l’assenza di una competenza in materia di indagini.

5.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

5.4.1 Art. 111j

Il contenuto del presente articolo rispecchia quello dell’articolo 102aquaterdella legge sull’asilo illustrato in precedenza. In Eurodac sono infatti registrati, oltre ai dati sui richiedenti l’asilo, anche quelli relativi alle persone entrate illegalmente nello spazio Schengen/Dublino.

Per qualsiasi altra questione si rinvia ai commenti concernenti la disposizione della legge sull’asilo (cfr. qui sopra n. 5.3).

6 Ripercussioni degli accordi e del testo di attuazione

6.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

6.1.1 Osservazioni preliminari

Sotto il profilo finanziario, i Cantoni e la Confederazione hanno concluso nel 2011 un accordo di principio in materia di cooperazione in ambito Prüm e PCSC convenendo sulla ripartizione seguente:

 le spese d’investimento e per il personale sono a carico della

Confederazione;

 i costi di esercizio e di manutenzione dei sistemi sono a carico dei

Cantoni.

Questa ripartizione è stata confermata dai Cantoni in occasione dell’assemblea della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) tenutasi nell’autunno del 2013.