Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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di reati, senza tuttavia contenere una definizione di questi ultimi. Nell’ottica della doppia punibilità, la fattispecie deve essere sanzionata in entrambi i Paesi, e pertanto anche in Svizzera. Per la Svizzera la nozione di reato è sancita dal diritto nazionale: i crimini e i delitti sono considerati categorie di reati per i quali, conformemente all’articolo 255 CPP, è consentito allestire e confrontare profili del DNA. Tale regola dovrebbe applicarsi anche ai futuri accordi sottoscritti a livello internazionale. Per procedura di richiamo ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPD, s’intendono procedure automatizzate secondo le quali la parte richiedente può procurarsi o consultare autonomamente le informazioni desiderate sulla base dei dati esistenti.
Al capoverso 1 viene creata la base legale formale che consente agli Stati esteri di effettuare autonomamente caso per caso, mediante procedura di richiamo, un confronto nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA ai sensi dell’articolo 10 della legge sui profili del DNA. Allo stesso modo il capoverso menziona gli scopi per i quali può essere concesso tale accesso. Spetta al punto di contatto nazionale effettuare i suddetti confronti.
Conformemente al capoverso 2, l’autorità competente per ordinare l’allestimento di un profilo del DNA può chiedere, ai fini del perseguimento di reati, al punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP di confrontare il profilo del DNA in questione con i sistemi d’informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.
Il capoverso 3 autorizza il punto di contatto svizzero a confrontare, ai fini dell’individuazione degli autori di crimini o reati, di volta in volta le tracce del DNA registrate in Svizzera con l’insieme dei profili di traccia registrati nel sistema d’informazione di un singolo Stato contraente, a condizione che il punto di contatto di quest’ultimo vi abbia acconsentito. Le autorità competenti sono menzionate all’articolo 357 capoverso 1 lettera a CP: fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
Il capoverso 4 consente, viceversa, il confronto con l’insieme dei profili del DNA registrate nel sistema d’informazione svizzero da parte dei punti di contatto degli altri Stati contraenti.
5.2.4 Art. 13b
L’articolo 13b, quale norma di carattere generale, è sufficiente a trasporre l’Accordo PCSC per quanto riguarda la consultazione dei profili del DNA. Il CP attua infatti al l’Accordo di partecipazione a Prüm, mentre le norme speciali in materia di scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dei dati sul DNA (profili e tracce) sono disciplinate all’interno della legge sui profili del DNA. L’Accordo PCSC è finalizzato non solo al perseguimento, ma anche alla prevenzione di reati. Nell’ottica della doppia punibilità, la fattispecie deve essere sanzionata in entrambi i Paesi, e pertanto anche in Svizzera. Per la Svizzera la nozione di reato è sancita dal diritto nazionale: i crimini e i delitti sono considerati categorie di reati per i quali, conformemente all’articolo 255 CPP, è