Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine

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del Liechtenstein e si sono conclusi il 24 maggio 2018 con la parafatura dell’Accordo di partecipazione a Prüm.

L’esito dei negoziati corrisponde alle linee guida approvate dal Consiglio federale nel marzo 2015. La Svizzera potrà in tal modo partecipare a tutte le forme di collaborazione previste dalla cooperazione Prüm. Tuttavia, l’Accordo di partecipazione a Prüm concluso tra la Svizzera e l’UE è applicabile unicamente tra le Parti firmatarie, dunque tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Per trarre beneficio dalla cooperazione con gli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), occorre concludere un accordo complementare tra le Parti in questione.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’Accordo di partecipazione a Prüm rammenta che lo scambio di dati personali supplementari (trasmissione e ricezione) può avvenire soltanto dopo che le pertinenti disposizioni contenute nelle decisioni di Prüm sono state attuate nel diritto nazionale. Lo scambio è effettuato nel rispetto del diritto nazionale dello Stato richiesto e soltanto dopo un riscontro positivo verificato da esperti in materia. Si menziona inoltre che il diritto nazionale applicabile deve essere conforme alle disposizioni previste della direttiva 2016/680/UE5, recepita e trasposta nella legislazione svizzera con la legge federale del 28 settembre 20186 sulla protezione dei dati personali nell’ambito dell’applicazione dell’acquis di Schengen in materia penale (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS).

La Svizzera ha il diritto di presentare alla Corte di giustizia dell’Unione europea osservazioni in caso di procedure pregiudiziali sull’interpretazione di disposizioni relative alla cooperazione Prüm. Ciò consente di partecipare al processo di interpretazione del diritto dell’UE, tenendo conto della prassi svizzera definita in tale ambito e nell’interesse di una collaborazione efficace tra le autorità di perseguimento penale.

Per quanto riguarda il recepimento di eventuali modifiche delle disposizioni, l’Accordo di partecipazione a Prüm prevede un termine massimo di due anni nel caso in cui tali modifiche debbano essere approvate dall’Assemblea federale ed è richiesto un referendum. È inoltre sancito che nel caso in cui si renda necessaria una modifica delle disposizioni rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo di partecipazione a Prüm, l’UE ne informa quanto prima la Svizzera e ne raccoglie le eventuali osservazioni. Gli esperti svizzeri possono ugualmente partecipare a riunioni in materia in seno alla Commissione europea.

La partecipazione a gruppi di lavoro è disciplinata nella dichiarazione allegata all’Accordo di partecipazione a Prüm, adottata al momento della firma dello stesso. Gli esperti svizzeri possono essere invitati a tutti i gruppi di lavoro del Consiglio

5Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.05.2016, pag. 89).

6 RS 235.3.