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Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 12 pagine

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Modifica del Codice penale (Misure per aumentare la sicurezza in presenza di

criminali pericolosi) RU 2018

c. non è stato ordinato alcun internamento; e

d. le circostanze in cui è stato commesso il reato e la personalità dell’autore al momento della pronuncia della sentenza lasciano prevedere che commetta nuovamente un simile reato.

Art. 57a

Calcolo della durata delle1 La durata di una misura terapeutica privativa della misure terapeutiche privativelibertà è calcolata dal giorno del passaggio in giudicato della libertà

della relativa pronuncia.

2Se il giorno del passaggio in giudicato della pronuncia l’autore si trova in libertà, la durata della misura è calcolata dal giorno della privazione della libertà.

3La protrazione della misura comincia allo scadere della durata della misura ordinata precedentemente.

Art. 62 cpv. 4 lett. b e cpv. 5

4Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:

b. di volta in volta da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

5Abrogato