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Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 12 pagine
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Modifica del Codice penale (Misure per aumentare la sicurezza in presenza di
criminali pericolosi) RU 2018
Art. 91a
Commessione di valutazione1 La commissione di valutazione della pericolosità è della pericolosità composta almeno da rappresentanti delle autorità
preposte al perseguimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria o psicologia.
2La commissione valuta la pericolosità dell’autore e fornisce un parere motivato in vista:
a. del suo trasferimento in un penitenziario aperto;
b. dell’autorizzazione di un regime aperto;
c. della soppressione di una misura;
d. della soppressione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo l’articolo 95a capoverso 5.
3Se la commissione si esprime a favore del trasferimento in un penitenziario aperto o della concessione di un regime aperto, fornisce una raccomandazione in merito alle modalità di esecuzione.
4I membri della commissione possiedono le conoscenze scientifiche necessarie al loro compito.
5I membri della commissione si ricusano se hanno curato o assistito in altro modo l’autore, oppure hanno preso una decisione che lo riguarda o si sono occupati di lui in altra veste.
Art. 91b
PericolositàLa pericolosità è presunta quando vi è il pericolo che
l’autore commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.
Art. 93
Assistenza riabilitativa L’assistenza riabilitativa è intesa a promuovere
l’integrazione sociale dell’autore e quindi a impedire una recidiva. L’autorità competente per l’assistenza riabilitativa presta e procura l’assistenza e l’aiuto specializzato adeguati a tale fine.