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Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 12 pagine
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Modifica del Codice penale (Misure per aumentare la sicurezza in presenza di
criminali pericolosi) RU 2018
impartire norme di condotta di cui all’articolo 94, se:
a. l’autore ha commesso un crimine con il quale ha pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona;
b. è prevedibile che l’autore commetta nuovamente un reato simile; e
c. non è ordinato quanto previsto all’articolo 62c capoversi 2, 3, 4 o 6.
2Se l’autore, dopo l’esecuzione della pena residua conformemente all’articolo 62c capoverso 2, adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b, il giudice, su proposta dell’autorità di esecuzione, può ordinare l’assistenza riabilitativa di cui all’articolo 93 e impartire norme di condotta di cui all’articolo 94.
3Il giudice sente l’autore.
4Il giudice fissa la durata dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta tra uno e cinque anni. Fissa gli obblighi, le interdizioni, i divieti o le altre condizioni che l’autore deve rispettare nonché le componenti dell’assistenza.
5L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta hanno effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
6Per trattenere l’autore dal commettere un crimine di cui al capoverso 1 lettera a, il giudice, su proposta dell’autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta di volta in volta per cinque anni al massimo.