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Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 12 pagine
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Modifica del Codice penale (Misure per aumentare la sicurezza in presenza di
criminali pericolosi) RU 2018
Art. 94
Norme di condotta 1 Il giudice o l’autorità di esecuzione impartisce all’autore norme di condotta conformi alla sua personalità e al reato commesso. Le norme di condotta sono intese a promuovere l’integrazione sociale dell’autore e quindi a impedire una recidiva.
2Le norme di condotta riguardano in particolare:
a. la dimora in un luogo adatto alle esigenze dell’autore;
b. l’occupazione;
c. la cura medica e psicologica;
d. l’obbligo di sottoporsi a controlli medici;
e. il divieto di fabbricare, utilizzare, avere a disposizione o possedere in altro modo oggetti legati al reato;
f. la riparazione del danno;
g. la formazione e la formazione continua;
h. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;
i. la guida di un veicolo a motore ai sensi dell’articolo 67e.
3Se impartisce le norme di condotta previste al capoverso 2 lettera a o c, il giudice o l’autorità di esecuzione si fonda su una perizia ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3.
4Per sorvegliare l’esecuzione delle norme di condotta di cui al capoverso 2 lettere a e b e per localizzare l’autore, il giudice o l’autorità di esecuzione può disporre l’impiego di apparecchi tecnici fissati sull’autore.
Art. 95 titolo marginale e cpv. 2
Disposizioni comuni per il 2 La sentenza o la decisione fissa gli obblighi, le periodo di prova interdizioni, i divieti e le altre condizioni che l’autore deve rispettare nonché le componenti dell’assistenza.
Art. 95a