Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni salvo diversa diposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Costituzione [Cost.]17 e art. 372 CP). Questi ultimi sono tenuti a creare e gestire le istituzioni necessarie che comprendono: le autorità preposte all’esecuzione, l’assistenza riabilitativa e gli stabilimenti di privazione della libertà.
Per adempiere congiuntamente ai compiti che incombono loro, i Cantoni si sono riuniti in tre concordati regionali sull’esecuzione delle pene e delle misure. Questi contribuiscono considerevolmente all’armonizzazione delle pratiche cantonali in materia d’esecuzione e alla pianificazione efficiente dei penitenziari. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha adottato basi comuni per l’esecuzione delle sanzioni in Svizzera e ha istituito il Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) compiendo così passi importanti nell’ambito dell’armonizzazione dell’esecuzione delle pene e delle misure.
Nel rapporto in adempimento del postulato 11.4072 Riesaminare l’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera, presentato il 15 dicembre 2011 dalla consigliera nazionale Amherd, il Consiglio federale ha illustrato dettagliatamente i compiti dell’esecuzione penale; di seguito riportiamo solo una breve sintesi.
I compiti delle autorità e delle istituzioni del settore delle privazioni di libertà sono molteplici. Vanno dall’esecuzione della detenzione prima che una condanna passi in giudicato fino all’assistenza riabilitativa dopo la liberazione condizionale. In questo contesto, l’azione delle autorità si concentra sempre sulla tutela della sicurezza pubblica e la risocializzazione efficace della persona che ha commesso un reato.
Le autorità di esecuzione si basano sul compito, stabilito dalla legge, di reinserimento e di prevenzione della recidiva. Stando all’obiettivo dell’esecuzione di cui all’articolo 75 capoverso 1 CP, l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. L’obiettivo è evitate le recidive per proteggere la società. Con i principi della prevenzione speciale positiva, l’esecuzione delle sanzioni deve sostenere in modo duraturo il reintegro delle persone che hanno commesso reati e contribuire così in maniera significativa alla protezione della sicurezza pubblica.
Per adempiere questi compiti, le autorità di esecuzione hanno a disposizioni strutture specifiche come ad esempio riformatori aperti o chiusi, strutture per l’esecuzione delle misure, penitenziari femminili e stabilimenti per giovani adulti.
1.2.2 Congedi per i condannati all’internamento
Il diritto vigente esclude senza eccezioni qualsiasi forma di regime aperto (art. 123a cpv. 1 Cost., art. 84 cpv. 6bise art. 90 cpv. 4terCP) per le persone internate a vita (art. 64 cpv. 1bisCP). Per gli altri criminali internati (art. 64 cpv. 1 CP) sono possibili regimi aperti e quindi anche congedi accompagnati o non accompagnati (art. 84 cpv. 6 in combinato disposto con art. 90 cpv. 4 e art. 90 cpv. 2bisCP).
17 RS 101.