Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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1 Punti essenziali dell’avamprogetto concernente la modifica del Codice penale (Progetto 1)

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Mozione 11.3767 Rickli Natalie. Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento

La mozione Rickli è stata modificata dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 2015 e adottata dal Consiglio nazionale il 14 giugno 2016. Essa incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una modifica dell’articolo 64 del Codice penale (CP)1 che impedisca di concedere permessi di libera uscita non accompagnata ai condannati all’internamento.

1.1.2 Mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato rispettivamente il 3 marzo 2016 e il 29 settembre 2016 la mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Essa invita il Consiglio federale a definire, in collaborazione con i Cantoni e tenuto conto dei concordati, criteri e standard minimi per disciplinare in maniera unitaria l’esecuzione delle pene in caso di rei pericolosi.

Per attuare la mozione, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha redatto, in collaborazione con una delegazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia composta da rappresentanti sia dei concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure sia delle autorità cantonali preposte all’esecuzione delle pene e delle misure, un rapporto2 pubblicato il 20 novembre 2018.

Il gruppo di lavoro ha approfondito vari aspetti legati all’esecuzione delle pene e delle misure nel caso di criminali violenti. Anzitutto ha verificato se, quattro anni dopo la pubblicazione del rapporto sul postulato Amherd3, sussistessero ancora differenze nella prassi dei diversi Cantoni e concordati e se tali differenze creassero difficoltà. Infine ha proposto varie soluzioni volte a eliminare le lacune riscontrate.

Il rapporto dell’UFG illustra a grandi linee l’eventuale creazione di uno strumento che permetta di assistere e sorvegliare i criminali violenti al termine della sanzione, la semplificazione della procedura per suddividere le competenze tra le autorità

1 RS 311.0

2 Rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 20 novembre 2018 sulla mozione 16.3002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali pericolosi, depositata il 22 gennaio 2016 (disponibile solo in tedesco e francese; di seguito: rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002), www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-11-20/ber-straftaeter-d.pdf (stato: 2.7.2019).

3 Rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 18 marzo 2014 in adempimento del postulato 11.4072, Riesaminare l’esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera, presentato il 15 dicembre 2011 dalla consigliera nazionale Amherd (disponibile solo in tedesco e francese), www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/ber-poamherd-d.pdf (stato: 2.7.2019).