Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Il regime aperto a chi ha commesso un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP va concesso previa verifica dell’adempimento dei presupposti relativi alla pericolosità pubblica di cui all’articolo 75a capoverso 3 CP.
La mozione 11.3767 Rickli, che chiede di non concedere alcun permesso di libera uscita ai condannati all’internamento, è stata modificata dal Consiglio degli Stati il 15 dicembre 2015 e adottata nella forma modificata il 14 giugno 2014 dal Consiglio nazionale. Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica dell’articolo 64 CP che escluda la concessione di congedi non accompagnati ai condannati all’internamento.
1.2.3 Esame dell’internamento
In base all’articolo 64b capoverso 1 lettera a CP, l’autorità competente esamina su richiesta o d’ufficio almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento.
L’esame annuale della liberazione condizionale è molto oneroso sotto il profilo amministrativo. Di fatto, in questo lasso di tempo, il rischio di recidiva degli autori internati non si riduce mai a tal punto da prendere in seria considerazione un regime aperto.
1.2.4 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà
Il diritto vigente non contiene disposizioni sul calcolo della durata delle misure privative della libertà. Ad esempio non è disciplinato in modo del tutto chiaro se la cosiddetta carcerazione provvisoria fino al trasferimento in una struttura adeguata va calcolata nella durata della misura. Negli ultimi anni, il Tribunale federale ha dovuto più volte pronunciarsi su incertezze in merito al calcolo dei termini che ne risultano18.
Per garantire che la durata delle misure privative della libertà sia calcolata nella pratica in modo univoco, la giurisprudenza del Tribunale federale va precisata e codificata in una forma valida in generale. La gestione dei termini a carico delle autorità esecutive va dunque semplificata in modo tale che ad esempio le richieste di proroga o di modifica possano essere presentate per tempo.
1.2.5 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura terapeutica
Il vigente CP separa le competenze per la soppressione di una misura in corso da quelle per ordinarne una nuova: nel primo caso è responsabile l’autorità d’esecuzione, nel secondo il giudice, che può modificare o prorogare la misura. Poiché le due decisioni sono strettamente connesse, i Cantoni possono assegnare al giudice anche la competenza di sopprimere una misura19.
18 Cfr. in particolare DTF 142 IV 105 consid. 4.2; 145 IV 65 consid. 2.3; in merito alla cosiddetta Organisationshaft cfr. la sentenza del Tribunale federale 6B_564/2018 del
2 agosto 2018 consid. 2.5.5.
19 Sentenza del Tribunale federale 6B_1098/2018 del 21 marzo 2019 consid. 1.5, pubblicazione prevista.