Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale20, l’autorità d’esecuzione deve aver soppresso la misura in base al diritto cantonale prima che il giudice possa ordinarne un’altra con una decisione indipendente successiva ai sensi degli articoli 363 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP)21.

Questa separazione delle competenze in caso di modifica di una sanzione è criticata dalla letteratura22 e presenta una serie di difficoltà pratiche. Non solo non è efficiente, ma comporta anche il rischio di decisioni contraddittorie23.

Il caso di E. è emblematico. E. è stato condannato a una pena detentiva di cinque anni e a una multa di 200 franchi per violenza carnale e atti sessuali con fanciulli. Inoltre è stata ordinata nei suoi confronti una misura terapeutica stazionaria da eseguire in un’istituzione chiusa (art. 59 cpv. 3 CP). Prima della fine della misura di cinque anni, l’autorità d’esecuzione ha chiesto al giudice di prolungarla ritenendo che E. abbia ancora bisogno di assistenza visto che presenta un rischio ancora molto elevato di recidiva per reati contro l’integrità sessuale altrui. Nella procedura di ricorso contro la decisione di prima istanza che aveva approvato la proroga della misura, il giudice constata che, malgrado diversi anni di terapia, l’atteggiamento di E. non è di fatto cambiato: E. sembra non voler collaborare attivamente alla terapia né confrontarsi con la sua pedofilia. Di conseguenza, il giudice ritiene che non abbia senso prolungare la misura24.

In determinate situazioni, il diritto vigente può inoltre implicare che, nel caso di criminali pericolosi, sia disposta o mantenuta tra la soppressione della vecchia misura e la pronuncia della nuova, la privazione della libertà in base alle disposizioni sulla carcerazione di sicurezza di cui agli articoli 229 e seguenti CPP25. In queste situazioni, disporre la carcerazione di sicurezza costituisce un espediente e solleva una serie di dubbi sulla base legale26. Secondo la Corte EDU l’applicazione analoga nei procedimenti successivi non è compatibile con la CEDU27. Il trasferimento temporaneo in un penitenziario appare inoltre inappropriato rispetto alle immutate necessità terapeutiche o agli effetti sulla volontà di sottoporsi a una terapia.

Questi problemi sarebbero ridotti se l’autorità cui compete la decisione di modificare la sanzione, potesse prima sospendere la misura nella stessa decisione.

20 DTF 134 IV 246 consid. 3.4; 141 IV 49 consid. 2.4 seg.

21 RS 312.0

22 HEER MARIANNE, in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a cura di), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, vol. I, 4. ed., Basilea 2018, art. 62 n. 9 seg., 18 segg.

23 Rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 6.

24 Sentenza della Corte dei reclami penali del tribunale d’appello del Cantone di Soletta BKBES.2016.15 del 16 settembre 2016.

25 Applicazione analoga nei procedimenti retti dal CPP in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive, cfr. la sentenza del Tribunale federale 1B_486/2018 del

22 novembre 2018 consid. 1 e 1B_41/2019 del 9 febbraio 2019 consid. 2.3.

26 Cfr. DTF 139 IV 175 e 142 IV 105 e anche la sentenza della Corte EDU nel caso T.B./Svizzera, 30 aprile 2019, n. 1760/15.

27 Corte EDU, I.L./Svizzera, sentenza del 3 dicembre 2019, n. 72939/16 (§ 52 segg.). La base legale per la carcerazione di sicurezza è attualmente in discussione in Parlamento insieme alla revisione del CPP, cfr. anche n. 1.3.4.