Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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amministrative e quelle giudiziarie, una chiara regolamentazione della durata delle misure nonché la composizione e il coinvolgimento della commissione incaricata di valutare i criminali pericolosi.

Lo scambio d’informazione, in particolare la questione della trasmissione di informazioni e del rispetto del segreto medico, non rappresenterebbe un ambito prioritario secondo il rapporto dell’UFG. Negli ultimi anni infatti, la maggioranza dei Cantoni ha legiferato sull’argomento4 nei limiti delle proprie competenze in materia di diritto della salute e di diritto concernente l’esecuzione; inoltre l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato sul tema direttive medico-etiche5.

La mozione 16.3002 non contempla misure che vadano oltre le sanzioni penali per la lotta contro i cosiddetti terroristi potenziali. Per contrastare questo fenomeno, il Consiglio federale ha elaborato e sottoposto al Parlamento un progetto specifico6.

1.1.3 Mozione 17.3572 Guhl. Prolungamento dell’intervallo dopo tre esami con esito negativo per la liberazione dall’internamento

La mozione Guhl, adottata dal Parlamento il 28 febbraio 2018, incarica il Consiglio federale di adeguare l’articolo 64b del Codice penale affinché l’autorità competente abbia da riesaminare se l’autore possa essere liberato condizionalmente soltanto dopo tre anni o su richiesta motivata nel caso in cui la perizia annuale volta a esaminare la possibilità di una liberazione condizionale abbia avuto tre volte di seguito esito negativo.

1.2 Diritto vigente e necessità d’intervento

1.2.1 Il sistema sanzionatorio del CP e l’esecuzione delle sanzioni penali in Svizzera

Distinguendo tra pene e misure, il CP svizzero introduce un sistema sanzionatorio a doppio binario ossia le autorità che applicano il diritto possono o devono pronunciare sia pene sia misure7, ma sono sempre tenute a computare la privazione della libertà imposta da una misura nella pena detentiva da scontare8. Per l’esecuzione vale il principio «la misura prima della pena» (art. 57 cpv. 2 CP).

Dalla revisione del 2007, il sistema sanzionatorio si contraddistingue per un’elevata flessibilità9. Nei confronti di un autore che sta scontando una pena detentiva è possibile pronunciare a posteriori una misura terapeutica ambulatoriale o stazionaria (art. 65 cpv. 1 CP)10. Il diritto in materia di misure permette inoltre di ordinare a

4 Rapporto dell’UFG sulla mozione 16.3002 (nota 2), n. 5.4.5

5 ACCADEMIA SVIZZERA DELLE SCIENZE MEDICHE, Exercice de la médecine auprès des personnes détenues (disponibile solo in francese), Berna 2018, n. 10.

6 19.032 Oggetto del Consiglio federale. Legge federale (disegno) sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT).

7 Dualismo, art. 57 cpv. 1 CP.

8 Sistema vicario, art. 57 cpv. 3, art. 62b cpv. 3 e art. 63b cpv. 1 CP.

9 In proposito DTF 145 IV 167 consid. 1.7.

10 In merito alla pronuncia a posteriori di un trattamento ambulatoriale, si rimanda alla sentenza del Tribunale federale 6B_82/2019 del 1° luglio 2019 consid. 2.3.5 e 2.3.8. In merito alla pronuncia di una misura terapeutica stazionaria a posteriori secondo l’art. 65 cpv. 1 CP, si rimanda alla Corte EDU, Kadusic./Svizzera, sentenza del 9 gennaio 2018,