Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
rappresentanti dell’autorità d’esecuzione che siedono in commissione possono già aver avuto a che fare con la persona valutata, questo a maggior ragione nei Cantoni latini ciascuno dei quali possiede una commissione cantonale di valutazione.
1.2.7 Assistenza riabilitativa e norme di condotta
Attualmente l’assistenza riabilitativa di cui all’articolo 93 e le norme di condotta di cui all’articolo 94 CP34 sono ordinate in caso di sospensione parziale o totale dell’esecuzione della pena (art. 44 cpv. 2 CP), per il periodo di prova disposto con la liberazione condizionale (art. 62 cpv. 3, art. 64a cpv. 1, art. 87 cpv. 2) e nel quadro dell’esecuzione di determinate misure (art. 63 cpv. 2, art. 67 cpv. 6, art. 67b cpv. 4, art. 67c cpv. 7bis). È possibile, nel caso di autori condannati all’internamento e liberati condizionalmente, prorogare il periodo di prova (e quindi la possibilità di ordinare l’assistenza riabilitativa e di impartire norme di condotta) tutte le volte che appare necessario (art. 64a cpv. 2 CP). Lo stesso vale per gli autori che hanno commesso un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 ma che non sono stati condannati all’internamento (art. 87 cpv. 3 CP).
Tuttavia, il diritto vigente non prevede la possibilità di prolungare indefinitamente l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta, per esempio qualora fosse concessa la liberazione condizionale da una pena detentiva a un autore che non ha commesso un reato grave ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 CP.
Il vigente sistema sanzionatorio è estremamente flessibile e, nel quadro dell’esecuzione di sanzioni per reati gravi, si è dimostrato relativamente impermeabile. Tuttavia per l’esecuzione di sanzioni per reati meno gravi, tale sistema presenta un certo margine di miglioramento. Infatti: in caso di un procedimento successivo riguardante l’esecuzione di una sanzione per uno di questi reati meno gravi, se non è possibile pronunciare un’altra sanzione o prorogare la misura ed è stata esaurita la pena detentiva residua oppure vi è una pena residua ma l’autore è ritenuto pericoloso per cui non è opportuno concedergli la liberazione condizionale, quest’ultimo è liberato senza sufficiente preparazione. Il diritto penale non prevede, infatti, in tali casi né supporto né condizioni per prevenire la recidiva e favorire il reinserimento. È inoltre possibile che, proprio a causa della sua pericolosità, l’autore non abbia in precedenza beneficiato di regimi meno severi che permettessero di verificare la sua condotta in libertà.
I casi riportati di seguito illustrano le difficoltà esposte:
A. è stato condannato per estorsione, rapina qualificata, frode dello scotto e reato contro la legge del 16 dicembre 200535 sugli stranieri e la loro integrazione a una pena detentiva di quattro anni e mezzo e a sottoporsi a un trattamento ambulatoriale. Visto che A. è quasi alla fine della pena detentiva e poiché presenta ancora un rischio di recidiva, l’autorità d’esecuzione ha chiesto al giudice di disporre l’internamento a posteriori.
34 Fino all’entrata in vigore della modifica del CP (Disposizioni generali), nel 2007, il CP indicava le misure di controllo e di accompagnamento con l’iperonimo «patronato», cfr. art. 47 vCP. Al riguardo HAFTER ERNST, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechts – Allgemeiner Teil, Berna 1946, pag. 290 seg
35 RS 142.20