Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Al fine di tutelare conformemente allo Stato di diritto i terzi da gravi pericoli anche laddove non sussiste una malattia psichica o un pericolo per sé stessi, occorre pertanto introdurre la possibilità di ordinare o proseguire le misure necessarie anche dopo il raggiungimento della soglia d'età prevista dal diritto penale minorile.
Questa impostazione non è nuova, bensì è già in vigore dal 1° gennaio 2015 per il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin, cfr. art. 19 cpv. 4 DPMin). Deve quindi a maggior ragione essere perseguita nei casi in cui il pericolo per terzi è ancora più elevato».
3.1.2 Diritto vigente Collocamento in un istituto chiuso secondo l’articolo 15 capoverso 2 DPMin
Il collocamento in un istituto chiuso serve anzitutto all’educazione e al trattamento del minore ed è ordinato se, oltre alle condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 1, lo esige la protezione personale del minore o il trattamento di una sua turba psichica (lett. a) oppure se è necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi (lett. b). Le condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono adempiute se, vista la condizione personale del minore e i reati che ha commesso, vi è da temere che possa commettere altri crimini gravi come l’omicidio o lo stupro, se dovesse evadere dalla struttura.
In base all’articolo 16 capoverso 3 DPMin, se il minore ha già compiuto 17 anni, il collocamento può essere anche eseguito o proseguito in un istituto per giovani adulti (art. 61 CP). Questa possibilità rende meno rigida la separazione tra criminali minorenni e maggiorenni117.
L’autorità competente può disporre in tutti i casi la modifica della misura in un secondo momento (art. 18 DPMin).
Le misure protettive terminano al più tardi con il compimento del 25° anno di età118. L’autorità di esecuzione deve verificare annualmente se e quando la misura può essere soppressa. Pone fine alla misura quando ne sia raggiunto lo scopo o accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico (art. 19 cpv. 1 DPMin).
Se in un simile caso non è possibile eseguire quanto resta della privazione della libertà, l’interessato va rilasciato anche se è ancora pericoloso. Va rilasciato anche se, dopo aver scontato il resto della privazione della libertà residua, è ancora pericoloso. In alcuni casi i criminali minorenni approfittano addirittura di questa disposizione: contrastano gli sforzi educativi o terapeutici per essere rilasciati dopo aver eventualmente scontato una breve privazione della libertà119, il che aggrava ulteriormente il problema della sicurezza pubblica.
In questi casi l’unica possibilità per le autorità è ordinare una misura di diritto civile. Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l’interessato stesso o per la sicurezza altrui, l’autorità di
117 Cfr. di seguito n. 3.1.5.5.
118 Fino al 30 giugno 2016 valeva il limite di età di 22 anni.
119 HUG CHRISTOPH/ SCHLÄFLI PATRICIA/ VALÄR MARTINA, in: Niggli Marcel A./ Wiprächtiger Hans (a c. di.), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch und Jugendstrafgesetz, volune II, 4a ed., Basilea 2018, prima dell’art. 1 DPMin n. 35.