Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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applicazione del capoverso 3. In tutti i casi, il condannato deve essere informato del contenuto della relazione e delle ripercussioni che possono derivarne.
Le conseguenze del capoverso 1 figurano ai capoversi 2 e 3. Il capoverso 2 disciplina le competenze dell’autorità di esecuzione la quale può diffidare l’autore, modificare le norme di condotta disposte o chiedere al giudice di decidere in applicazione del capoverso 3. All’autorità di esecuzione spetta anche esaminare almeno una volta l’anno se porre fine all’assistenza riabilitativa o a norme di condotta (cpv. 4). Al capoverso 3 figurano le competenze del giudice, il quale a suo volta può diffidare il condannato, ordinare l’assistenza riabilitativa (nel caso in cui, ad esempio, sono state impartite solamente norme di condotta), modificare le norme di condotta, abrogarle o imporne di nuove.
L’esistenza di competenze parallele si giustifica con il fatto che è di fondamentale importanza l’intervento tempestivo dell’autorità di esecuzione la quale può, se necessario, modificare subito le condizioni disposte. Per contro, le decisioni che implicano una limitazione maggiore dei diritti umani, come ad esempio imporre nuove norme di condotta, devono essere prese da un’autorità giudiziaria. Spetta ad esempio all’autorità di esecuzione modificare il quadro terapeutico o la frequenza dei controlli tossicologici imposti, ma non può obbligare l’autore ad avere un’occupazione, se questo non è stato precedentemente ordinato dal giudice. La disposizione corrisponde a quella prevista all’articolo 67d capoverso 1 CP concernente l’estensione delle misure relative a un’interdizione o a un divieto.
Come per le altre misure (art. 62d cpv. 1, art. 63a cpv. 1, art. 64b cpv. 1 lett. a CP), il capoverso 4 prescrive che l’autorità di esecuzione esamini almeno una volta l’anno, d’ufficio o su richiesta, se porre fine all’assistenza riabilitativa e alle norme di condotta. Se ritiene sia il caso, chiede al giudice di decidere in tal senso in applicazione del capoverso 3 lettere b e c. Quando la decisione di sopprimere l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta passa in giudicato, queste misure cessano.
Ogni anno l’autorità di esecuzione verifica anche se le norme di condotta vanno modificate. Se occorre e in funzione della limitazione della libertà che comporta la modifica, può decidere direttamente (se la limitazione non è troppo grave ed è in linea con la sentenza), in applicazione del capoverso 2, o chiedere al giudice di procedere secondo il capoverso 3 lettera c. Come per le misure (art. 62d cpv. 1, art. 63a cpv. 1, art. 64b cpv. 2 lett. a e c CP), l’autorità di esecuzione sente il condannato e si basa su una relazione all’autorità cui competono l’assistenza riabilitativa e il controllo delle norme di condotta.
Il capoverso 5 prevede il ricorso alla commissione di valutazione della pericolosità costituita secondo l’articolo 91a AP-CP, se l’autorità d’esecuzione ha dubbi sulla pericolosità dell’autore e prende in considerazione di por fine all’assistenza riabilitativa o alle norme di condotta disposte in applicazione degli articoli 62f e 89a AP-CP. Il ricorso alla commissione è disciplinato in modo analogo all’articolo 75a capoverso 1 AP-CP ossia la commissione interviene solamente se vi sono dei dubbi sulla pericolosità dell’autore ai sensi dell’articolo 91b AP-CP ed è possibile porre fine alle misure di accompagnamento.
Il ricorso sistemato alla commissione non è indicato; oltre ad essere costoso, rischierebbe di sovraccaricare le commissioni.