Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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senso lato, fondandosi su una perizia di un esperto ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3 CP. In effetti, non giustificabile che una perizia sia necessaria per un trattamento ambulatoriale somministrabile in libertà, ma non per una terapia analoga oggetto di una norma di condotta. In ogni caso, il giudice o l’autorità di esecuzione può fondarsi sulla valutazione degli operatori dell’assistenza riabilitativa o di altri specialisti se si tratta di definire il supporto adeguato113.
Come per le misure sostitutive di procedura penale (art. 237 cpv. 3 CPP) e i divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b cpv. 3 CP), è opportuno creare una base legale (cpv. 4) per controllare mediante apparecchi tecnici fissati sull’autore (sorveglianza elettronica) il rispetto delle norme di condotta. Poiché la sorveglianza elettronica consiste principalmente in un mezzo per controllare gli spostamenti dell’autore e per localizzarlo, la sua applicazione è limitata ai luoghi in cui la presenza dell’autore è richiesta ma non può essere direttamente controllata, vale a dire nel caso di norme di condotta concernenti la dimora (lett. a) e l’occupazione (lett. b).
Articolo 95 capoverso 2 AP-CP
Il nuovo articolo 95 capoverso 2 CP impone che la sentenza o la decisione precisi il contenuto dell’assistenza e gli obblighi cui è tenuto l’autore. Il contenuto dell’assistenza riabilitativa e le norme di condotta vanno descritti in dettaglio e motivati. La stessa disposizione è contenuta agli articoli 62f capoverso 4 secondo periodo e all’articolo 89a capoverso 4, secondo periodo, AP-CP114.
Articolo 95a AP-CP
L’articolo 95a capoverso 1 AP-CP, che riprende in parte la formulazione dell’articolo 95 capoverso 3 CP, illustra le situazioni nelle quali le condizioni fissate non sono rispettate dal condannato o non risultano più adeguate. Nel primo caso si può trattare delle assenze agli incontri fissati dall’operatore dell’assistenza riabilitativa, di controlli positivi agli esami dell’urina volti a monitorare l’assenza di alcol e più in generale di ogni infrazione delle condizioni stabilite e disposte dal giudice. Nel secondo caso, l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta si possono rivelare insufficienti per supportare adeguatamente l’autore poiché non tengono conto delle peculiarità di quest’ultimo; quindi l’autorità competente può intervenire sulle condizioni quadro (art. 95a cpv. 3 lett. c AP-CP). Viceversa, è possibile che l’autore evolva in modo molto positivo e non abbia più bisogno di essere supportato; in questo caso l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta andranno interrotte (art. 95a cpv. 3 lett. b e c AP-CP).
In tutte le situazioni descritte al capoverso 1, l’autorità cui competono l’assistenza riabilitativa e il controllo delle norme di condotta riferisce all’autorità di esecuzione. La relazione deve contenere informazioni sull’introduzione e l’esecuzione delle misure (collaborazione, difficoltà incontrate, ecc.) ed è importante che sia sufficientemente circostanziata affinché il giudice possa eventualmente decidere in
113 Al riguardo, cfr. il commento all’art. 62f cpv. 4 AP-CP.
114 Cfr. anche il commento degli art. 62f cpv. 4, secondo periodo, e 89a cpv. 4, secondo periodo, AP-CP.