Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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esecuzione può chiedere l’applicazione di misure tutorie appropriate (art. 19 cpv. 3 DPMin).

In seguito alla fine della privazione della libertà, l’autorità penale minorile può proporre all’autorità civile l’applicazione di una misura appropriata (art. 20 cpv. 1 lett. a DPMin).

Ricovero a scopo di assistenza secondo l’articolo 426 CC

In linea di massima, per ordinare il ricovero a scopo di assistenza, è necessario che l’interessato versi in uno stato di debolezza e abbia bisogno di protezione. Una persona si trova in uno stato di debolezza quando soffre di una turba mentale o di una disabilità mentale oppure versa in un grave stato di abbandono. Il bisogno di protezione si verifica quando questo stato di debolezza rende necessaria una cura o un’assistenza che può essere prestata solamente con la privazione della libertà120.

Con il ricovero a scopo di assistenza, vi è la certezza che l’interessato sia curato e assistito. Il trattamento mira, per quanto possibile, a poter dimettere la persona dall’istituto entro un lasso di tempo ragionevole.

Attualmente questo tipo di ricovero serve anzitutto a tutelare la persona e non l’ambiente in cui vive. Costituire una minaccia per gli altri non è pertanto necessario e neppure sufficiente per un ricovero a scopo di assistenza. Al riguardo il messaggio concernente la revisione del diritto tutorio121 recita: «[a]nche la protezione di terzi deve entrare nella valutazione, pur non essendo in sé stessa determinante. Fa infine parte del mandato di protezione anche impedire a un malato in stato confusionale di commettere un reato grave».

In una decisione, basata ancora sul vecchio diritto tutorio, il Tribunale federale ha autorizzato la pronuncia della privazione della libertà a scopo assistenziale (secondo il vecchio diritto tutorio) a seguito della cessazione di una misura di diritto penale minorile122. Nel caso in oggetto si trattava di un criminale con una turba psichica (sadismo sessuale e disturbo antisociale della personalità) che quindi soddisfaceva in linea di massima la prima condizione per il ricovero a scopo di assistenza, ossia lo stato di debolezza. Il Tribunale federale doveva quindi giudicare in che misura fosse necessario trattare questo disturbo psichico in un istituto chiuso (ossia ha verificato se vi fosse un bisogno di protezione). Per la Corte suprema costituire una minaccia per terzi conferma ulteriormente il bisogno di protezione dell’interessato. Il Tribunale federale sostiene infatti che di fatto dal potenziale di pericolosità che un malato di mente esercita sugli altri deriva quasi inevitabilmente un bisogno di sostengo e di assistenza: chi minaccia la sicurezza altrui, ha bisogno di essere protetto. Inoltre aggiunge che fondamentalmente si desume la stessa cosa dal nuovo articolo 426 CC che, in vigore dal 1° gennaio 2013, indica le condizioni del ricovero

120 GEISER THOMAS/ ETZENSBERGER MARIO, in: Geiser Thomas/ Fountoulakis Christiana (a c. di.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, volume I, 6a ed., Basilea 2018, art. 426 n. 7.

121 Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto della persona e diritto della filiazione), FF 2006 6391, 6450 seg. n. 2.2.11.

122 DTF 138 III 593; confermata e rafforzata nelle sentenze del Tribunale federale 5A_614/2013 del 22 novembre 2013; 5A_500/2014 dell’8 luglio 2014; 5A_692/2015 dell’11 novembre 2015 e 5A_617/2016 del 9 novembre 2016.