Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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Il testo della mozione comprende tutte le persone che, al raggiungimento dei 25 anni, sono considerate pericolose. Tuttavia dalla motivazione si desume che si tratta anzitutto delle persone pericolose che non soddisfano i criteri per un ricovero a scopo di assistenza ai sensi del Codice civile secondo la dottrina dominante.

La mozione parte inoltre dal presupposto che un criminale minorenne pericoloso può sempre essere collocato, in base all’articolo 15 capoverso 2 lettera b DPMin, in un istituto chiuso fino al raggiungimento dei 25 anni. Nella pratica in effetti si cerca di trattenere un criminale pericoloso il più a lungo possibile, ossia fino al raggiungimento del limite di età, in un istituto chiuso. Tuttavia, in base all’articolo 19 capoverso 1 DPMin, un criminale minorenne va liberato dal collocamento, se l’autorità d’esecuzione stabilisce che tale misura non ha più alcun effetto educativo o terapeutico, il che significa che il criminale va eventualmente rilasciato prima del compimento dei 25 anni anche se a quella data rappresenta un pericolo per gli altri. L’attuazione della mozione deve tener conto anche di questo aspetto.

Infine, una misura di sicurezza può rivelarsi necessaria anche al termine di una privazione della libertà. Si tratta da un lato dei minori liberati dal collocamento in un istituto chiuso in quanto refrattari all’educazione e al trattamento che hanno scontato la pena residua. Dall’altro si tratta di autori minorenni che, al momento della sentenza, non soffrivano di turbe psichiche, erano refrattari all’educazione o alle terapie e contro i quali pertanto non è stato disposto alcun collocamento in base al diritto penale minorile ma solamente una pena.

Ne consegue che il diritto presenta una serie di lacune per quanto riguarda le persone che soddisfano queste condizioni:

- da minorenni hanno commesso un reato grave,

- stanno per essere liberate da una misura protettiva o da una pena prevista dal diritto penale minorile,

- rappresentano un grave pericolo per le altre persone (ossia c’è da aspettarsi che commettano ancora un grave reato con il quale metterebbero in pericolo o violerebbero l’integrità fisica e la vita di altre persone) e

- non adempiono le condizioni per un ricovero a scopo di assistenza secondo l’articolo 426 CC (non versano in uno stato di debolezza [ossia non soffrono di una turba psichica o di una disabilità mentale] oppure si trovano in uno stato di debolezza ma non necessitano di protezione ai sensi del CC).

Non è raro che minorenni siano condannati per un reato molto grave136, il che non significa tuttavia che vadano sempre considerati pericolosi. Nella pratica, negli ultimi anni, dei minorenni colpevoli di omicidio intenzionale e assassinio sono stati condannati al collocamento in un istituto aperto o è stato ordinato nei loro confronti il sostegno esterno (oltre a una privazione della libertà). Negli ultimi sette anni inoltre i minori che avevano commesso un assassinio, un omicidio intenzionale o

136 Nel 2016 sono state registrate le seguenti condanne contro minori: art. 111 CP (omicidio intenzionale): 5; art. 112 CP (assassinio): 1; art. 122 CP (lesioni gravi di ogni tipo): 47; art. 140 n. 4 CP (rapina qualificata): 2; art. 185 n. 3 (casi gravi di presa d’ostaggio): 1; art. 190 CP (violenza carnale di ogni tipo): 11; art. 221 CP (incendi intenzionali di ogni tipo): 63 (Fonte: Ufficio federale di statistica).