Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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a scopo di assistenza (lo stato di debolezza) è soddisfatta130. Invece, in merito alla seconda condizione (il bisogno di protezione), ha stabilito che l’articolo 426 capoverso 2 CC combina i due aspetti ossia quello dell’assistenza personale e quello della sicurezza. Facendo riferimento al messaggio del Consiglio federale sulla revisione del diritto tutorio131 e alla decisione di principio del Tribunale federale132, la Corte EDU ha constatato che la protezione di terzi può rappresentare un elemento supplementare nella valutazione della situazione, ma non è di per sé determinante. Ha quindi dedotto che l’articolo 426 capoverso 2 CC non è sufficiente, come base legale, a giustificare la detenzione dell’interessato133 e ha pertanto stabilito, in base a detti elementi, che l’interessato è stato in incarcerato senza base legale.
In una decisione recente, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e stabilito che l’articolo 426 CC non rappresenta una base giuridica sufficiente per ordinare il ricovero a scopo di assistenza soltanto perché l’autore costituisce una minaccia per terzi134.
Riassumendo si può stabilire che, secondo il messaggio del Consiglio federale sulla revisione del diritto tutorio e la giurisprudenza del Tribunale federale, un ricovero a scopo di assistenza può essere disposto in base all’articolo 426 capoverso 1 CC se l’interessato presenta una turba psichica e la sua malattia va curata mediante un trattamento che può essere somministratogli soltanto in un istituto a causa della situazione concreta di pericolo (art. 426 cpv. 2 CC).
La CEDU ammette una privazione della libertà più estesa: secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la detenzione di una persona che soffre di turbe psichiche è possibile in base all’articolo 5 numero 1 lettera e CEDU, non solo se tale persona ha bisogno di un trattamento terapeutico, ma anche se deve essere sorvegliata per evitare che rechi danno a sé stessa o a terzi.
In ogni caso135 non può essere disposto una ricovero a scopo di assistenza soltanto per proteggere gli altri (art. 426 cpv. 2 CC).
3.1.3 Necessità d’intervento
I criminali minorenni che non possono essere educati né trattati vanno rimessi in libertà dopo l’esecuzione di una misura protettiva (eventualmente dopo aver scontato la pena residua), anche se rappresentano un pericolo per gli altri. Il DPMin non prevede alcuna misura di sicurezza pura per la sicurezza altrui.
Il ricovero a scopo di assistenza ai sensi del CC, che può essere chiesto al termine di una misura protettiva di diritto penale minorile, non è stato pensato come una misura di sicurezza per persone refrattarie all’educazione e al trattamento che costituiscono un grave pericolo per gli altri. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte EDU, tale forma di ricovero non può adempiere questa funzione.
130 Corte EDU, T.B/Svizzera , n. 59.
131 FF 2006 6391 (nota 121), in particolare pag. 6450 seg. n. 2.2.11.
132 DTF 138 III 593, consid. 5.2.
133 Corte EDU, T.B./Svizzera (nota 126), n. 60–63.
134 Sentenza del Tribunale federale 5A_407/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 8
135 Sia in base al messaggio del Consiglio federale sulla revisione del diritto tutorio e della giurisprudenza del Tribunale federale sia in base alla sentenza della Corte EDU, T.B./Svizzera.