Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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il potenziamento delle misure di controllo e di accompagnamento
(assistenza riabilitativa e norme di condotta) una volta scontata la pena o in caso di soppressione della misura. L’obiettivo è colmare la lacuna in
materia di sicurezza che può presentarsi se un criminale pericoloso è
refrattario alle terapie e presenta un alto rischio di recidiva pur non
essendo talmente pericoloso da giustificare il suo internamento.
Secondo progetto: modifica del DPMin
Il progetto attua la mozione 16.3142 Colmare le lacune sul piano della sicurezza nel diritto penale minorile, depositata dal consigliere agli Stati Caroni. Attualmente i giovani autori, refrattari alla rieducazione e alle cure, vanno liberati dall’esecuzione di una misura protettiva, al più tardi dopo aver scontato la pena residua, anche se sono pericolosi per la sicurezza altrui. Il diritto penale minorile (DPMin) non prevede alcuna vera e propria misura di sicurezza per la protezione altrui. Il ricovero a scopo di assistenza ai sensi del Codice civile (CC), comminabile al termine di una misura protettiva ai sensi del diritto penale minorile, non è pensato come misura di sicurezza per persone, refrattarie alla rieducazione e alle cure, che rappresentano un serio pericolo per gli altri.
È raro che un giovane criminale sfugga alle maglie della rete di scurezza prevista dal diritto penale minorile e sia considerato un criminale pericoloso quando viene liberato da una sanzione del DPMin. Il vigente diritto penale minorile non va pertanto radicalmente modificato ma ne vanno colmante solamente determinate lacune in materia di sicurezza. La portata della normativa proposta è limitata in modo da non mettere in discussione i principi del DPMin.
Dopo aver verificato varie soluzioni possibili, il progetto 2 propone una normativa che permette di applicare alle persone che hanno raggiunto la maggiore età una misura prevista dal CP al termine della sanzione comminata ai sensi del DPMin. La disposizione è formulata in modo restrittivo e verrà applicata solamente agli autori di reati molto gravi per i quali, una volta eseguita la sanzione inflitta in virtù del DPMin, il rischio di recidiva di un reato grave è molto elevato.