Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

Il pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni comprende una serie di singoli provvedimenti specifici slegati gli uni dagli altri. Il Consiglio federale ha quindi deciso di inserirli in due progetti separati: il primo comprendente le modifiche del Codice penale (CP), il secondo quelle del diritto penale minorile (DPMin) Contenuto dei progetti Progetto 1: modifiche del CP

Il vigente CP svizzero prevede un sistema sanzionatorio flessibile, relativamente chiuso, che permette il reinserimento sociale dei criminali pericolosi oppure, se ciò non fosse possibile, il loro allontanamento dalla società per il tempo necessario ad impedire loro di commettere reati gravi. Tale sistema garantisce già oggi un livello di sicurezza molto elevato. Un’analisi dell’esecuzione delle sanzioni ha tuttavia mostrato che il diritto federale può essere migliorato e che tale miglioramento è auspicato dai Cantoni. Il presente avamprogetto permette l’attuazione di queste ottimizzazioni.

Il primo progetto attua tre mozioni: la mozione 11.3767 Niente permessi di libera uscita per i condannati all’internamento, depositata dalla consigliera nazionale Rickli; la mozione 16.3002 Unificare l’esecuzione delle pene dei criminali

pericolosi, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; e la mozione 17.3572 Prolungamento dell’intervallo dopo tre esami con esito negativo per la liberazione dall’internamento, depositata dal consigliere nazionale Guhl.

Per attuare la mozione 11.3767, il Consiglio federale intende garantire che non siano concessi congedi non accompagnati a criminali che stanno scontando in regime chiuso l’internamento o la pena detentiva che lo precede.

Attuando la mozione 17.3572 si intende ridurre l’onere amministrativo legato alla verifica annuale dell’internamento: tale misura andrebbe verificata d’ufficio solamente ogni tre anni se la libertà condizionale è stata precedentemente negata tre volte di seguito.

Per attuare la mozione 16.3002, l’Ufficio federale di giustizia, in collaborazione con i Cantoni, ha stilato un rapporto sulla situazione iniziale e la necessità d’intervento. In base alle conclusioni cui è giunto tale rapporto, il Consiglio federale propone quattro modifiche:

la precisazione delle disposizioni sulla composizione della commissione di valutazione della pericolosità dei criminali e sul ricorso a tale commissione. L’obiettivo è eliminare le incertezze del diritto nella prassi e potenziare il ruolo di tale organo;

la semplificazione delle competenze in caso di soppressione, modifica e prosecuzione di una misura. Accentrando le competenze nelle mani del giudice e legittimando l’autorità d’esecuzione a presentare ricorso, si intende accelerare e ottimizzare la procedura per modificare la sanzione;

norme chiare per il calcolo della durata di una misura terapeutica privativa della libertà affinché le autorità d’esecuzione possano calcolare in modo sicuro e uniforme i termini;