Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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CP, è necessario disporre di una perizia di un esperto indipendente. Poiché la pericolosità dell’interessato è un criterio centrale, occorre sentire anche una commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP. Infine va sentito anche l’interessato.

Capoverso 3

Il giudice decide se pronunciare una misura del CP in base agli articoli 56 CP e seguenti. Per farlo si baserà sulla perizia di un esperto indipendente ai sensi dell’articolo 56 capoversi 3 e 4 e deciderà conformemente alle condizioni fissate agli articoli 59–61 o 64 capoverso 1 CP. Se la perizia dell’esperto indipendente utilizzata per la richiesta dell’autorità d’esecuzione è ancora attuale, il giudice non deve richiederne un’altra.

Analogamente all’articolo 19b capoverso 2 AP-DPMin, anche in questo caso la procedura e la decisione sono rette dagli articoli 364 e 365 CPP.

Se ordina una misura del CP, il giudice sopprime nello stesso procedimento il collocamento in un istituto chiuso ancora in corso. In questo modo si evita che siano contemporaneamente in corso due misure o che si verifichi una lacuna nella sicurezza poiché la decisione dell’autorità d’esecuzione di sopprimere il collocamento deve passare in giudicato prima che il giudice possa ordinare la misura del CP175.

L’esecuzione delle misure è retta dalle disposizioni del CP e più precisamente dagli articoli 62–62d, 64–64b, 74 e 90–96 CP.

Articolo 25a Capoverso 1

Di norma, se una persona è stata condannata unicamente a una privazione della libertà, al termine della pena si prende in considerazione soltanto l’internamento. Tuttavia non è escluso che durante l’esecuzione della privazione della libertà emerga che la persona abbia bisogno di una terapia. In questi casi il DPMin non prevede la pronuncia a posteriori di una misura protettiva, come invece è possibile nel diritto penale degli adulti (cfr. art 65 cpv. 1 CP). L’avamprogetto introduce pertanto la possibilità di sottoporre a riserva non solo l’internamento ma anche una misura terapeutica stazionaria prevista agli articoli 59–61 CP e di ordinarla al termine di una privazione della libertà.

In base al capoverso 1 lettera a, è possibile prevedere la riserva di una misura del CP in seguito agli stessi reati determinanti per una riserva combinata con un collocamento in un istituto chiuso. Sebbene si tratti di reati molto gravi, vista la fattispecie e la comminatoria penale, si tiene conto anche della pena inflitta nel caso concreto. In base ai punti essenziali dell’avamprogetto176, il capoverso 1 lettera b considera soltanto i casi più gravi, ossia quelli per i quali è stata inflitta una privazione della libertà non inferiore a tre anni.

175 DTF 134 IV 246 consid. 3.4; 141 IV 49 consid. 2.4 seg.

176 Cfr. n. 3.1.3.