Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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precedente sentenza. Una questione analoga si pone nei casi di concorso retrospettivo. In questo caso può essere emessa una nuova sentenza di diritto penale minorile, nella quale il giudice procede a una valutazione complessiva prendendo in considerazione le sanzioni pronunciate nella prima sentenza (sentenza di riferimento) e gli aspetti pedagogici riconsiderati in seguito al nuovo reato171. Se il nuovo reato non dovesse prevedere una riserva, la riserva contenuta nella prima sentenza (sentenza di riferimento) decadrebbe. La normativa del capoverso 3 permette di garantire che una riserva non sia cancellata (intenzionalmente) da un nuovo reato (commesso prima o dopo la prima sentenza).
Articolo 19 capoversi 1bis e 1ter
L’articolo 19 DPMin dovrebbe contenere solamente le norme che riguardano direttamente la soppressione delle misure. I vigenti capoverso 3 e 4 dell’articolo 19 DPMin sono spostati per ragioni di sistematica (cfr. di seguito, art. 19a cpv. 1 e 19b AP-DPMin).
Capoverso 1bis
L’autorità di esecuzione decide in merito alla liberazione condizionale da una privazione della libertà inflitta ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 DPMin dopo aver sentito una commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP (art. 28 cpv. 3 DPMin). Questa disposizione vale anche se è stata riservata una misura del CP in combinazione con la privazione della libertà ai sensi del DPMin in base alle modifiche proposte.
Per ragioni di sicurezza è opportuno che l’autorità d’esecuzione senta la commissione costituita secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP anche quando decide in merito alla soppressione del collocamento in un istituto chiuso e nella sentenza di riferimento è contenuta una riserva concernente una misura del CP.
Capoverso 1ter
In base all’articolo 15 capoverso 2 lettera b DPMin, l’autorità può ordinare il collocamento in un istituto chiuso se il minore rappresenta una grave minaccia per gli altri, tuttavia lo scopo di questo provvedimento è l’educazione e il trattamento del minore.
Secondo l’articolo 19 capoverso 1 secondo periodo DPMin, l’autorità d’esecuzione pone fine a una misura se ne è stato raggiunto lo scopo o è accertato che essa non ha più alcun effetto educativo o terapeutico. Il collocamento in un istituto chiuso può quindi essere soppresso indipendentemente dalla minaccia che l’autore costituisce per la sicurezza altrui, se tale provvedimento non ha più alcun effetto educativo o terapeutico, ossia anche nel caso in cui l’interessato rifiuta di cooperare per essere liberato dopo aver scontato una pena residua per lo più di breve durata.
La nuova disposizione intende garantire, che il collocamento in un istituto chiuso non sia soppresso prima che il giudice abbia preso una decisione passata in giudicato in merito alla misura del CP oggetto di riserva e chiesta dall’autorità d’esecuzione.
171 HUG/ SCHLÄFLI/ VALÄR (nota 119), art. 1 DPMinn. 11 segg.