Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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esclusivamente a salvaguardare la sicurezza altrui (cfr. art. 19b cpv. 1 e 19c cpv. 1 lett. b AP-DPMin).
Articolo 19b
Il nuovo articolo 19b AP-DPMin si basa sul vigente articolo 19 capoverso 4 DPMin, precisandone diversi punti.
Capoverso 1
Attualmente si può ordinare un’interdizione di esercitare un’attività e un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l’articolo 16a DPMin solamente in seguito a un reato sessuale su un minore o un’altra persona particolarmente vulnerabile. In base all’articolo 19 capoverso 4 DPMin, è possibile ordinare un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP al termine dell’interdizione e del divieto pronunciati secondo il diritto penale minorile. In questi casi, inoltre, la durata dell’interdizione o del divieto fissata dal giudice va da un minimo di un anno a un massimo di dieci anni, il che significa che un’interdizione o un divieto a vita, come previsto all’articolo 67 capoverso 2bis, 3 e 4 CP, è escluso.
Non è chiaro in che misura una persona condannata in base al DPMin possa adempiere le condizioni per un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 3 o 4 CP, poiché non tutte le sanzioni presupposte dal CP per l’interdizione di esercitare un’attività sono paragonabili alle sanzioni del DPMin. Inoltre, l’articolo 19 capoverso 4 DPMin esclude un’interdizione a vita come prevista all’articolo 67 capoversi 3 e 4 CP, pertanto è possibile unicamente ordinare un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 2. Questa interdizione è sufficiente per prorogare l’interdizione di esercitare un’attività disposta ai sensi del DPMin. La diposizione del vigente articolo 19 capoverso 4 DPMin è quindi adattata e riformulata all’articolo 19b capoverso 1 AP-DPMin.
Capoverso 2
Il giudice ordina l’interdizione di esercitare un’attività e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate in base alle disposizioni del CP tenendo conto non solo delle condizioni di cui agli articoli 67 capoverso 2 e 67b capoverso 1 CP, ma anche delle prescrizioni di cui agli articoli 67a e 67b capoverso 2 CP. Il nuovo capoverso 2 precisa inoltre che il giudice non può pronunciare un’interdizione a vita di esercitare un’attività, cosa che sarebbe possibile in base all’articolo 67 capoverso 2bisCP per un’interdizione pronunciata ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 CP.
La nuova disposizione precisa che l’interdizione è pronunciata nell’ambito di una «procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive (art. 363 segg. CPP). L’autorità competente ai sensi dell’articolo 363 CPP è definita al capoverso 1 ed è il giudice del domicilio dell’interessato. Alla procedura e alla decisione si applicano gli articoli 364 e 365 CPP.
Capoverso 3
L’esecuzione del divieto e dell’interdizione sono retti dalle disposizioni del diritto penale degli adulti e in particolare dall’articolo 67c CP. Per evitare eventuali