Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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ambiguità, il capoverso indica chiaramente che, in base alle corrispondenti disposizioni del CP, l’interdizione e il divieto possono essere anche prolungati e ampliati e che può essere ordinato un’interdizione o un divieto aggiuntivi.

Articolo 19c Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce le condizioni in base alle quali l’autorità d’esecuzione può chiedere al giudice una misura del CP sottoposta a riserva.

L’avamprogetto non impone alle autorità d’esecuzione di verificare in ogni caso la necessità di una misura del CP sottoposta a riserva e di prendere una decisione formale prima della fine della sanzione di diritto penale minorile. Ma essa dovrà comunque esaminare la pericolosità dell’interessato per decidere le tappe successive.

Se tale autorità arriva alla conclusione che l’autore non presenta più alcun pericolo per la sicurezza altrui oppure che sarebbe opportuno adottare una misura di diritto civile, procederà in tale direzione (dopo aver sentito la commissione di valutazione della pericolosità). In caso contrario chiede al giudice di ordinare una misura appropriata del CP.

Il giudice decide quindi solamente nei casi in cui l’autorità d’esecuzione chiede una misura del CP ritenendola necessaria.

L’espressione soppressione al capoverso 1 lettera b comprende sia la fine della misura con il raggiungimento del 25° anno di età, sia la soppressione della misura prima di tale data. La pena residua eseguita subito dopo il collocamento in un istituto chiuso (privazione della libertà secondo il DPMin o pena detentiva secondo il CP) finisce quando la privazione della libertà (o, in casi particolari di cui all’articolo 3 capoverso 2 DPMin, una pena detentiva) è stata totalmente scontata.

Secondo l’articolo 15a capoverso 2 lettera b AP-DPMin, la riserva vale anche durante una misura protettiva ordinata in base all’articolo 18 DPMin subito dopo il collocamento in un istituto chiuso. La disposizione proposta permette tuttavia di chiedere una misura oggetto di riserva solamente se l’interessato è ancora collocato in un istituto chiuso o sta scontando la privazione della libertà o una pena detentiva disposte subito dopo tale collocamento (periodo introduttivo del cpv. 1).

Secondo l’articolo 28 DPMin, una liberazione condizionale dalla privazione della libertà seguita a un collocamento in un istituto chiuso è possibile, a condizione che non vi sia una previsione negativa, anche se nella sentenza di riferimento vi è una riserva concernente una misura del CP. I presupposti di cui al capoverso 1 si riferiscono tuttavia ai casi in cui vi è una previsione negativa e quindi l’autorità d’esecuzione chiede una misura del CP. In questo casi una liberazione condizionale è esclusa.

Capoverso 2

Il capoverso 2 indica le informazioni su cui si deve fondare l’autorità d’esecuzione per motivare la sua richiesta di ordinare una misura del CP oggetto di riserva.

Anzitutto l’autorità d’esecuzione deve basarsi sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione. Per stabilire se chiedere una misura terapeutica prevista agli articoli 59–61 CP o un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1