Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Se l’autorità penale giudicante dei minori ordina una privazione della libertà combinata con un collocamento in un istituto chiuso, è riservata una misura del CP in base all’articolo 15a AP-DPMin (lett. c.).
Per quanto riguarda la previsione (lett. d), si rimanda al commento dell’articolo 15a capoverso 1 AP-DPMin.
Capoverso 2
La disposizione corrisponde sostanzialmente a quella prevista per ordinare un’interdizione di esercitare un’attività (cfr. art. 67 cpv. 5 CP).
Capoverso 3
La riserva di una misura del CP vale anche durante il periodo di prova che segue la liberazione condizionale dalla privazione della libertà e durante un eventuale ripristino dell’esecuzione.
Inoltre, la riserva nella sentenza di riferimento non può essere cancellata da una nuova sentenza (cfr. più sopra all’art. 15a cpv. 3 AP-DPMin).
Articolo 27a Capoverso 1
Le condizioni per la proposta dell’autorità d’esecuzione corrispondono a quelle dell’articolo 19c capoverso 1 AP-DPMin177. Poiché una privazione della libertà di tre anni può essere inflitta unicamente ai minori che hanno computo 16 anni, una volta espiata interamente la pena, il condannato sarà evidentemente maggiorenne. Ciononostante, per motivi di chiarezza, questo presupposto per ordinare una misura del CP è espressamente indicato.
Analogamente al principio dell’articolo 19a capoverso 2 AP-DPMin178, una misura del CP è ordinata solamente se nessuna misura del diritto civile si rivela appropriata.
La libertà condizionale può esser concessa se l’interessato ne adempie i presupposti secondo l’articolo 28 capoverso 1 DPMin (analogamente all’art. 64 cpv. 3 CP). In ogni caso la riserva di una misura del CP varrà anche durante il periodo di prova.
Capoverso 2
I principi per la proposta dell’autorità d’esecuzione corrispondono a quelli dell’articolo 19c capoverso 2 AP-DPMin.179
Capoverso 3
La disposizione sul diritto applicato dal giudice, sulla procedura e sull’esecuzione corrisponde all’articolo 19c capoverso 3 AP-DPMin180. In questo caso non è stato ordinato un collocamento in un istituto chiuso e quindi il giudice non lo deve sopprimere.
177 Cfr. commenti ad art. 19c cpv. 1 AP-DPMin.
178 Cfr. commenti ad art 19a cpv. 2 AP-DPMin.
179 Cfr. commenti ad art. 19c cpv. 2 AP-DPMin.
180 Cfr. commenti ad art. 19c cpv. 3 AP-DPMin.