Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Secondo l’articolo 32 capoverso 3 DPMin, l’autorità giudicante decide se e in che misura la privazione della liberà debba ancora essere eseguita, nel caso in cui al collocamento è posto fine poiché non ha più alcun effetto educativo o terapeutico. Con la normativa proposta, tale autorità dovrà tener conto nella sua decisione del fatto che è stata riservata una misura del CP e ponderare in che misura sia opportuno che, a tali condizioni, l’autore sconti la pena residua. Se vi è una pena residua, l’autorità d’esecuzione dovrà anzitutto aspettare la decisione dell’autorità giudicante prima di chiedere al giudice, in base all’articolo 19c AP-DPMin, di ordinare una misura del CP.
Continua a valere l’articolo 19 capoverso 2 DPMin, secondo cui tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno di età. Se per quella data la decisione del giudice in merito alla misura del CP chiesta dall’autorità d’esecuzione non è ancora passata in giudicato, vista una sentenza della Corte EDU172, non sarà possibile ordinare, per analogia, la carcerazione di sicurezza di cui agli articoli 220 e seguenti CPP nell’ambito di un procedimento successivo. La base legale che permette di disporre la carcerazione di sicurezza in questi casi sarà introdotta nel quadro della revisione del CPP attualmente pendente in Parlamento173.
Articolo 19a
Il nuovo articolo 19a AP-DPMin fissa le condizioni alle quali può essere chiesta una misura successiva di diritto civile o penale per il periodo dopo la soppressione di una misura protettiva. Vale il seguente ordine: l’autorità chiederà una misura di protezione dei minori e degli adulti solamente se gli svantaggi legati alla soppressione della misura protettiva non sono altrimenti evitabili; saranno adottate misure di diritto penale soltanto se le misure di diritto civile si rivelano insufficienti.
Capoverso 1
La disposizione corrisponde al vigente articolo 19 capoverso 3 DPMin ed è adeguata sotto il profilo redazionale alla terminologia della modifica del 19 dicembre 2008 del CC (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)174.
Capoverso 2
Una misura successiva di diritto penale può essere ordinata solamente se non vi è alcuna misura appropriata di protezione degli adulti (cfr. anche art. 27a cpv. 1 lett. c AP-DPMin), ad esempio se i presupposti per simili misure di diritto civile non sono adempiuti oppure se è possibile adottare determinate misure di diritto civile ma di per sé non sono sufficienti a evitare gravi svantaggi per la sicurezza altrui.
Mentre le misure di cui al capoverso 1 mirano a proteggere l’interessato e nel contempo a tutelare le altre persone, le misure successive di diritto penale tendono
172 Corte EDU, I.L. contro la Svizzera, decisione del 3 dicembre 2019, n. 72939/16 (§ 52 segg.)
173 Cfr. art. 364a del disegno di modifica del CPP, FF 2019 5611 e messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale), FF 2019 5523
174 RU 2011 725