Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

se da un lato gli investitori domiciliati all’estero non sarebbero più gravati dall’imposta preventiva svizzera, dall’altro non sarebbero più in grado di compensarla con l’imposta estera. Di conseguenza, l’onere fiscale per questi investitori domiciliati all’estero resterebbe invariato, mentre la Svizzera avrebbe un minor gettito. In ultima analisi, in questi casi la Svizzera sovvenzionerebbe il gettito fiscale di Paesi esteri senza contribuire in alcun modo al rafforzamento della sua piazza economica. Se a ciò si aggiunge il fatto che i miliardi persi dovrebbero essere compensati con una riduzione delle uscite o un aumento delle entrate, è evidente che questa misura avrebbe un impatto negativo sull’economia pubblica svizzera.

La misura da esaminare secondo il gruppo di esperti (n. 1.1.4) prevede invece una

riduzione dell’aliquota dell’imposta preventiva sui redditi di partecipazioni dal 35

al 15 per cento. Il 15 per cento è l’imposta residua che la Svizzera conformemente alle CDI può solitamente trattenere in via definitiva nel caso dell’azionariato diffuso (generalmente inferiore al 25 % del capitale della società distributrice). Gli investitori con azionariato diffuso sarebbero così soggetti a un’imposta preventiva del 15 per cento sin dall’inizio, senza dover ricorrere alla procedura di rimborso. Gli investitori che hanno diritto a un’aliquota più ridotta, perché detengono una partecipazione significativa (generalmente oltre il 25 per cento del capitale della società distributrice) o perché godono di un’opzione di rimborso più ampia indipendentemente dall’entità della partecipazione (ad es. istituti di previdenza), dovrebbero comunque ricorrere alla procedura di rimborso, ma beneficerebbero di un’aliquota di prelievo inferiore rispetto a oggi e quindi di una minore privazione di liquidità.

Anche questa riduzione dell’aliquota dal 35 al 15 per cento deve essere respinta per motivi di politica finanziaria: secondo le stime di KPMG13 e dell’AFC, essa comporterebbe minori entrate pari a 1,6 miliardi di franchi all’anno (90 % per la Confederazione e 10 % per i Cantoni). Da un lato, verrebbero esonerati gli investitori residenti in un Paese con cui la Svizzera non ha stipulato una CDI e che pertanto oggi non hanno alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Inoltre, vi sarebbe una percentuale più alta di investitori domiciliati all’estero con diritto al rimborso parziale o integrale, ma che di fatto non lo rivendicano («mancato rimborso»). I motivi di un mancato rimborso possono essere molteplici: negligenza, mancanza di informazione, mancanza di collaborazione da parte delle autorità fiscali estere, impossibilità di fatto del rimborso in caso di ICC esteri o disonestà fiscale degli investitori.

In uno studio commissionato dall’AFC, BAK Economics14 ha calcolato che l’abolizione delle tasse di bollo (ad eccezione della tassa sui premi di assicurazione) e la riforma completa del sistema d’imposta preventiva, compresa la riduzione dell’aliquota sui redditi di partecipazioni svizzere dal 35 al 15 per cento, farebbero aumentare il PIL della Svizzera dell’1,4 per cento entro dieci anni. In una prospettiva complessiva, in dieci anni il settore pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicura-

13 Il rapporto sullo studio di KPMG, datato maggio 2019, è redatto in tedesco ed è disponibile alla pagina: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/allgemein/steuerpolitik/fachinformationen/gutachten-und-berichte.html (Studie Reform Verrechnungssteuer).

14 Anche questo studio, datato giugno 2019, è disponibile al link citato nella nota precedente (Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform der Stempelabgaben und Verrechnungssteuer).