Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
considerato come un’espressione della tutela della sfera finanziaria privata e del rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato. Alla luce di ciò, il Consiglio federale rinuncia a proporre una procedura di notifica.
1.2.3 Proposta della Coordinazione delle banche domestiche (CBD)
Il gruppo di esperti ha raccomandato di esaminare la proposta presentata dalla Coordinazione delle banche domestiche (CBD).15 La proposta comprende due elementi:
Gestione esterna: la nuova imposta preventiva deve essere gestita dal cosiddetto
ufficio di custodia. Quale ufficio di custodia va considerata in primo luogo la borsa svizzera SIX Swiss Exchange (SIX): su mandato dell’agente pagatore, SIX riscuote la nuova imposta preventiva sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera e la versa all’AFC. La responsabilità per tale imposta resta invariatamente dell’agente pagatore. Si tratta di un rapporto contrattuale di diritto privato tra l’agente pagatore e SIX.
Investimenti diretti: la nuova imposta preventiva deve essere introdotta, in linea
di principio, soltanto per i redditi di interessi generati direttamente (cfr. n. 1.1.3). Ciò dovrebbe rendere la nuova imposta più semplice e ridurre al minimo i rischi delle banche legati alla gestione e alla responsabilità. Il sistema attuale va mantenuto per i redditi di investimenti diretti, generati in particolare dagli ICC.
La gestione esterna dell’imposta preventiva, proposta dalla CBD, è nota già oggi e può essere applicata anche in futuro nell’ambito della nuova imposta preventiva senza un’esplicita base giuridica. Per quanto riguarda gli investimenti indiretti, il Consiglio federale persegue la parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti fruttiferi di interessi. A questo proposito si vedano le spiegazioni al numero 2.1.3. Pertanto il Governo reputa problematico questo aspetto della proposta della CBD. Anche gli investimenti indiretti possono essere gestiti all’esterno, sebbene vi siano problemi pratici per gli ICC che tesaurizzano i propri redditi.
1.2.4 Imposta sull’utile
Per il mercato dei capitali di terzi, oltre all’imposta preventiva è importante anche l’imposta sull’utile per le persone giuridiche. A parte l’onere generale dell’imposta sull’utile, sono rilevanti anche la deduzione per partecipazioni* e la deduzione per l’autofinanziamento.
La deduzione per partecipazioni ha lo scopo di impedire la tassazione multipla degli utili societari all’interno di un gruppo. Si applica ai redditi di partecipazioni e riduce l’onere fiscale della società ricevente. Maggiori sono i costi di finanziamento (= interessi debitori) che una società registra nel proprio conto economico, minore è la deduzione per partecipazioni e quindi maggiore è l’onere fiscale sui redditi di partecipazioni. Questo effetto è fondamentalmente adeguato.
Un onere maggiore si verifica anche quando una società trasferisce fondi del capitale di terzi a un’altra società del gruppo. Nel caso degli strumenti TBTF, questo effetto
15 La proposta, redatta in tedesco, è disponibile alla pagina: https://www.inlandbanken.ch/fileadmin/Positionspapiere/DE/Inlandbanken_Positionspapier_VST_DE.pdf