Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
zioni sociali) grazie alla riforma otterrebbe benefici finanziari. Tuttavia, se si considera soltanto il bilancio federale, la riforma non riuscirebbe ad autofinanziarsi in questo periodo di tempo.
Rispetto a una riforma così estesa, lo studio accenna inoltre al fatto che una riforma più modesta, incentrata sul rafforzamento del mercato dei capitali di terzi, produrrebbe effetti migliori per ogni franco d’imposta al quale si è rinunciato:
il mercato dei capitali per i diritti di partecipazione viene toccato in modo minore
dall’imposta preventiva rispetto al mercato dei capitali di terzi. Ciò è principalmente dovuto al fatto che, dal punto di vista degli investitori, le obbligazioni sono in gran parte sostituibili tra loro. Questo vale meno per i diritti di partecipazione, le cui prospettive di rendimento dipendono fortemente da una specifica impresa. A ciò si aggiunge il fatto che anche in molti altri Paesi esistono imposte riscosse alla fonte sui redditi di partecipazioni, anche se solitamente sono inferiori;
nel caso delle partecipazioni, non vi è alcuna possibilità paragonabile al mercato
dei capitali di terzi di evitare l’imposta preventiva attraverso una struttura estera (ad es. società estera di finanziamento del gruppo).
A causa delle massicce riduzioni delle entrate a breve termine, che rispetto al solo rafforzamento del mercato dei capitali di terzi sono in proporzione piuttosto sfavorevole dal punto di vista degli effetti previsti sull’economia pubblica, occorre evitare l’adozione di misure sul mercato del capitale proprio. Anche la sottocommissione che si occupa della riforma dell’imposta preventiva si è astenuta dal proporre queste misure nei suoi parametri di riferimento. La stessa accoglie però favorevolmente la proposta del Consiglio federale di abolire la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere.
L’inclusione dei redditi di partecipazioni estere nella nuova imposta preventiva rafforzerebbe ulteriormente la funzione di garanzia. Tuttavia, poiché ciò aumenterebbe la complessità tecnica del nuovo sistema, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a questa misura.
1.2.2 Procedura di notifica
Anziché attraverso un sistema di deduzione fiscale, le imposte sul reddito e sulla sostanza potrebbero essere garantite mediante una procedura di notifica. A questo scopo, il sistema applicato dalla Svizzera nell’ambito dello scambio automatico di informazioni potrebbe essere esteso a livello nazionale. In alternativa, si potrebbe introdurre una nuova procedura di notifica che, ad esempio, prevede l’invio da parte delle banche di una copia dell’estratto fiscale degli investitori domiciliati in Svizzera alle autorità fiscali. Questa procedura comporterebbe vantaggi economici rispetto alla deduzione fiscale. Infatti, da un lato, la liquidità degli investitori non sarebbe più legata alla deduzione dell’imposta preventiva. Dall’altro, gli agenti pagatori avrebbero meno lavoro amministrativo e i loro rischi legati alla gestione e alla responsabilità sarebbero ridotti. Sarebbe inoltre ipotizzabile l’introduzione di una procedura di notifica unicamente per determinati casi (cfr. ad es. n. 2.1.3).
Nel contesto dei dibattiti degli ultimi anni sulla politica interna, il segreto bancario fiscale continua a rivestire una grande importanza a livello nazionale, in quanto viene