Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Considerate le implicazioni finanziarie incerte, il Consiglio federale rinuncia, per il momento, ad effettuare adeguamenti della deduzione per partecipazioni.
Il rafforzamento del finanziamento del gruppo può essere ottenuto anche attraverso una deduzione per l’autofinanziamento. Allo scopo di trattare il capitale proprio alla stessa stregua del capitale di terzi, ciò consentirebbe una deduzione degli interessi sul capitale proprio, che ridurrebbe l’utile imponibile della società e quindi anche il relativo onere fiscale.
Nell’ambito della consultazione parlamentare sulla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), il Parlamento ha inserito nel progetto una deduzione per l’autofinanziamento a livello cantonale, entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Condizione per l’implementazione cantonale è l’imposizione effettiva dell’utile di Cantoni, Comuni ed eventuali altri enti ad amministrazione autonoma presso i capoluoghi cantonali pari ad almeno il 18,03 per cento. Con questa premessa, solo il Cantone di Zurigo ha finora introdotto una tale deduzione per l’autofinanziamento. Anche il Cantone Ticino soddisfa la condizione sopra citata, ma non ha ancora introdotto la deduzione.
Qualora si decidesse di abbandonare il requisito dell’imposizione minima sull’utile o di introdurre la misura anche a livello federale, ciò avrebbe un impatto positivo sulle attività di finanziamento dei gruppi. Gli effetti positivi della presente riforma potrebbero così rafforzarsi.
Il disciplinamento introdotto con la RFFA con effetto dal 1° gennaio 2020 si basa su un compromesso politico. Considerata l’intenso lavoro politico per l’individuazione di questa soluzione, al momento si rinuncia ad apportare adeguamenti.
1.2.5 Ulteriori misure
La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha richiesto le seguenti integrazioni al progetto:17
Nuova procedura di dichiarazione volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono partecipazioni a partire dal 10 per cento. Nuova eccezione per i redditi di partecipazioni all’interno di un gruppo a partire
da una partecipazione del 10 per cento, con contestuale abolizione dell’attuale procedura di notifica.
La procedura di notifica proposta per le persone fisiche – al posto della deduzione dell’imposta preventiva – presenta vantaggi a livello di liquidità per i detentori di partecipazioni. Per le imprese, invece, comporta ulteriori oneri amministrativi e rischi legati alla responsabilità, in quanto esse dovrebbero ora riscuotere l’imposta preventiva in funzione del luogo del domicilio fiscale dei loro investitori. Per contrastare i rischi a livello di gettito derivanti dall’abolizione dell’obbligo di pagare l’imposta preventiva, occorrerebbe inoltre un controllo coerente da parte delle autorità fiscali.
L’attuale procedura di notifica per i gruppi è soggetta ad autorizzazione. Ciò consente all’AFC di effettuare controlli e di pretendere il versamento dell’imposta preventiva, se le condizioni per una procedura di notifica sono soddisfatte. L’abolizione senza
17 https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-11-05.aspx