Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
viene corretto dal 1° gennaio 2019. Se la società madre di una banca di rilevanza sistemica emette tali strumenti e inoltra i fondi ricevuti a un’altra società del gruppo, non vi è alcuna conseguenza sulla deduzione per partecipazioni: l’onere fiscale sui redditi di partecipazioni è lo stesso che la società madre avrebbe dovuto sostenere se lo strumento TBTF non fosse stato emesso. Questo adeguamento della deduzione per partecipazioni serve a garantire la stabilità del sistema finanziario. Ciò può essere giustificato dalla particolare vigilanza a cui sottostanno le banche di rilevanza sistemica, ma porta comunque a un trattamento diverso di tali banche rispetto ad altri settori.
Le altre società non possono beneficiare dell’esenzione. Se si procurano capitali di terzi e li trasferiscono a un’altra società del gruppo, esse devono sostenere un onere maggiore sui redditi di partecipazioni. Questo può scoraggiare un gruppo dallo svolgere le sue attività di finanziamento in Svizzera.
La regolamentazione speciale esistente per le banche di rilevanza sistemica potrebbe essere estesa a tutti i settori. Tutte le società di un gruppo con partecipazioni potrebbero ottenere benefici svolgendo attività di finanziamento all’esterno e/o all’interno del gruppo. Ai fini della parità di trattamento potrebbero essere inclusi tutti i tipi di capitale di terzi (segnatamente obbligazioni, prestiti bancari e prestiti interni ai gruppi). In questo modo si rafforzerebbero anche in termini di imposizione sull’utile le interessanti condizioni per il finanziamento interno ai gruppi, introdotte dagli adeguamenti dell’imposta preventiva.
In un’ottica statica, tale adeguamento della deduzione per partecipazioni porterebbe a una riduzione delle entrate derivanti dall’imposta sull’utile per Confederazione, Cantoni e Comuni. Gli effetti sul gettito non possono essere quantificati per mancanza di dati.16 Tuttavia, due fattori limitano il potenziale relativo alle minori entrate:
Le attività di finanziamento dei gruppi soggette all’imposta preventiva, in parti-
colare l’emissione di obbligazioni (ad eccezione degli strumenti TBTF), oggigiorno di regola non vengono svolte in Svizzera.
Qualora tali attività abbiano luogo in Svizzera, le imprese possono adottare già
oggi misure di pianificazione fiscale per evitare o attenuare gli effetti negativi sulla deduzione per partecipazioni.
Nel caso in cui le attività di finanziamento abbiano già luogo in Svizzera e le esistenti misure di pianificazione fiscale non vengano sfruttate, potrebbero invece verificarsi minori entrate non quantificabili. Probabilmente queste verranno compensate in tutto o in parte da maggiori entrate derivanti dalla creazione di valore e posti di lavoro aggiuntivi.
16 Nell’ambito di alcune indagini conoscitive tecniche e informali, due associazioni mantello hanno presentato le loro osservazioni scritte sull’impatto finanziario di tale misura: secondo un sondaggio condotto da SwissHoldings presso una ventina di grandi imprese svizzere, il calo delle entrate a livello di Confederazione dovrebbe essere inferiore a
15 mio. di franchi. SwissHoldings si è basata su un campo di applicazione soggettivo limitato per cui le minori entrate potrebbero essere maggiori a seconda dell’impostazione della misura. A ciò si aggiunge il minor gettito per i Cantoni. Nel settore assicurativo, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni stima che le minori entrate federali e cantonali potrebbero ammontare a poche decine di mio. di franchi. Entrambe le associazioni si aspettano una prevalenza di effetti dinamici positivi. Il Consiglio federale non può confermare né confutare queste stime per mancanza di dati.