Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

contromisure dell’attuale procedura di notifica per le partecipazioni qualificate all’interno di un gruppo potrebbe pertanto comportare degli importanti rischi fiscali.

Per questi motivi e per non aumentare la complessità del progetto, il Consiglio federale rinuncia a includere le modifiche relative ai redditi di partecipazioni richieste dalla CET-N. La presente riforma si concentra su misure a favore del mercato dei capitali di terzi e sul rafforzamento della funzione di garanzia.

Considerate le difficoltà di preventivazione dei redditi derivanti dall’imposta preventiva, l’AFC ha esaminato anche la possibilità di abbreviarne i tempi di rimborso. Alla base di ciò vi è l’ipotesi che il risultato del consuntivo relativo all’imposta preventiva sia distorto per il fatto che, dato l’attuale quadro dei tassi praticati, gli aventi diritto al rimborso attendono più a lungo possibile prima di presentarne richiesta. Attualmente il termine massimo è pari a tre anni.

Una maggiore accuratezza del preventivo potrebbe essere ottenuta principalmente abbreviando i tempi di rimborso alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera. Nel caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera, il rimborso avviene spesso in combinazione con l’imposizione sul reddito o viene erogato ancor prima, in una procedura di rimborso separata. Un accorciamento del termine di tre anni non sarebbe appropriato per gli investitori domiciliati all’estero, in quanto questo periodo è già breve rispetto agli standard internazionali. In realtà, nel caso delle persone giuridiche domiciliate in Svizzera, le analisi condotte dall’AFC indicano che oltre il 90 per cento dei rimborsi avviene già entro la fine dell’anno successivo. Di conseguenza, l’accorciamento dei tempi avrebbe solo un effetto minimo sull’accuratezza del preventivo, motivo per cui vi si rinuncia.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023; il corrispondente decreto federale non è ancora stato pubblicato.

1.4 Diritto comparato

Numerosi Stati applicano un’imposta alla fonte sui redditi di interessi. Questa imposta è riscossa o in maniera generale o solo sui pagamenti versati agli investitori domiciliati in Svizzera o all’estero. Per gli investitori domiciliati in un Paese, l’imposta alla fonte può avere un effetto liberatorio o – come in Svizzera – solo una funzione di garanzia. Il seguente grafico mostra la situazione in alcuni Stati:

Tabella 1: Investitori domiciliati in Svizzera18

Francia Germania Italia Regno Unito Stati Uniti

Aliquota 12,8% 26,375% 26%1 20% 30%

Riscossa da Agente Agente Agente Agente Agente

pagatore pagatore pagatore pagatore pagatore

18 Le informazioni riportate nelle tabelle 1 e 2 sono tratte dall’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD); stato: autunno 2019.