Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

Effetto Garanzia Pagamento Pagamento Garanzia Garanzia

liberatorio2 liberatorio

1Le obbligazioni di Stato sono escluse dall’imposta.

2 Se l’onere fiscale calcolato secondo la tariffa dell’imposta alla fonte è superiore a quello calcolato secondo la tariffa individuale, il contribuente può chiedere un adeguamento.

Tabella 2: Investitori domiciliati all’estero

Francia Germania Italia Regno Unito Stati Uniti

Aliquota nd 26,375% 26%1 20% 30%

Riscossa da nd Istituto Istituto Istituto Istituto

finanziario finanziario finanziario finanziario

Effetto nd Pagamento Pagamento Pagamento li- Pagamento

liberatorio3, 4 liberatorio3, 4 beratorio3, 4 liberatorio3, 4 3 Esclusivamente in relazione allo Stato della fonte.

4 Se una CDI lo prevede, può essere applicata un’aliquota ridotta.

In determinati casi l’imposta alla fonte si limita all’imposta residua ai sensi della CDI. Questo significa che gli investitori domiciliati all’estero non devono ricorrere alla procedura di rimborso. Nel caso dei redditi di interessi, l’entità dell’imposta alla fonte negli Stati sopra menzionati può essere integralmente adeguata alle vigenti aliquote d’imposta residua (12,5% in Italia ed esenzione fiscale negli Stati Uniti). Ciò non vale per il Regno Unito, in cui la riduzione dell’aliquota dell’imposta alla fonte sulla base di una CDI deve essere previamente approvata dall’amministrazione fiscale britannica. Il diritto svizzero non prevede nessuna disposizione in tal senso.

Il principio dell’agente pagatore si applica anche nell’UE. La direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 luglio 2003. stabilisce all’articolo 4 il campo d’applicazione dell’agente pagatore. Per analogia con il diritto europeo, anche l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi di risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81) aveva stabilito il principio dell’agente pagatore (cfr. art. 6) già prima che fosse emendato dal Protocollo del 27 maggio 2015.

2 Linee generali del progetto

2.1 La nuova regolamentazione proposta

2.1.1 La nuova imposta preventiva

Tecnicamente gli obiettivi della riforma dell’imposta preventiva (n. 1.1.5) possono essere raggiunti con un passaggio parziale al principio dell’agente pagatore*. Secondo questo principio, l’imposta preventiva viene versata non dal debitore della prestazione imponibile (ad es. una società che emette un’obbligazione e corrisponde i relativi interessi), ma dall’agente pagatore dell’investitore (ad es. la banca presso cui l’investitore ha depositato l’obbligazione imponibile). A differenza del debitore, l’agente pagatore conosce l’investitore. È quindi in grado di riscuotere l’imposta preventiva esclusivamente nei casi in cui lo richiede la funzione di garanzia. Nel caso