Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

 Il contribuente non è l’agente pagatore (art. 10 cpv. 2 AP-LIP), bensì il debitore

della prestazione imponibile (soggetto dell’imposta, lett. b).

 Il credito fiscale sorge nel momento in cui i redditi di interessi diventano esigibili

(lett. c). In caso di capitalizzazione degli interessi, il credito fiscale sorge nel momento della capitalizzazione. Se un ICC svizzero non distribuisce i redditi, il credito fiscale nasce al momento della tesaurizzazione.

 Come accade già oggi, l’imposta è esigibile 30 giorni dopo la nascita del credito

fiscale (lett. d), anziché trimestralmente (art. 16 cpv. 1 lett. b AP-LIP). Nel caso degli interessi di averi bancari e delle obbligazioni di cassa, si applica la scadenza trimestrale già attualmente vigente.

Il Consiglio federale disciplinerà le modalità di dichiarazione secondo il capoverso 2 nell’ordinanza (cpv. 3). A questo riguardo si veda l’allegato con le relative spiegazioni.

Art. 21 cpv. 1

Questa disposizione chiarisce che l’imposta preventiva potrà essere dedotta non soltanto dal debitore della prestazione imponibile, ma – nell’ambito di applicazione del principio dell’agente pagatore – anche dall’agente pagatore. In entrambi i casi esiste il diritto al rimborso.

L’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore viene riscossa esclusivamente nei confronti delle persone fisiche in Svizzera (domicilio civile). Nella maggior parte dei casi, la deduzione riguarda quelle persone il cui reddito e sostanza sono anche soggette all’imposta sul reddito e sulla sostanza. Se a un investitore con domicilio o sede all’estero è stata dedotta l’imposta preventiva, per il rimborso è determinante, qualora disponibile, la relativa CDI.

Art. 26, 27

Viene eliminato soltanto il riferimento alla LICol e l’articolo 26 viene adeguato formalmente.

Art. 47 cpv. 1 lett. b

Oltre al domicilio delle persone fisiche, per maggiore chiarezza verrà ora menzionata anche la sede delle persone giuridiche.

Art. 56

Oltre al richiedente e all’AFC, ora anche l’autorità fiscale cantonale competente sarà legittimata a ricorrere al Tribunale federale. Questa aggiunta ha senso perché in tal modo anche l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, che conosce meglio il caso specifico, potrà presentare un ricorso indipendente al Tribunale federale.

Art. 61, 62, 63 e 64

Gli adeguamenti proposti sono puramente di natura redazionale e mirano ad adeguare le norme penali agli standard attuali: