Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

pagatori i rischi legati alla responsabilità e al disbrigo dell’imposta possono essere ridotti al minimo.

Per poter versare correttamente l’imposta preventiva sui redditi di interessi generati sia direttamente che indirettamente, l’agente pagatore dipende dalle informazioni rilevanti fornite dagli emittenti o dagli ICC. Queste informazioni sono disponibili quando un prodotto soddisfa la definizione di obbligazione secondo la prassi corrente e la giurisprudenza. La quota imponibile degli interessi di tanto in tanto è pure indicata nel listino dei corsi pubblicato dall’AFC.

In particolare in caso di ICC esteri e di prodotti strutturati esteri, queste informazioni in determinate circostanze possono essere fornite soltanto con un certo ritardo o non essere affatto disponibili (cfr. art. 5d AP-LIP). Tuttavia, questo non può essere escluso nemmeno per le obbligazioni combinate con altri prodotti. In questi casi, l’agente pagatore deve presupporre che si tratti esclusivamente di redditi di interessi e riscuote l’imposta preventiva presso le persone fisiche domiciliate in Svizzera sull’intero volume dei redditi. Ciò può comportare la garanzia con l’imposta preventiva di ulteriori componenti, cosa che non avviene con gli investimenti diretti (ad es. garanzia di redditi di partecipazioni estere tramite). Per quanto riguarda la funzione di garanzia, ciò è necessario per rilevare tutti i redditi di interessi. Se la dichiarazione è corretta, il rimborso è inoltre garantito per l’intero importo della riscossione.

Le lettere c e d corrispondono al diritto vigente. Per quanto riguarda gli ICC tesaurizzati (lett. c), non vi è alcun flusso di liquidità, in quanto i redditi vengono reinvestiti. Di conseguenza, la maturazione del credito fiscale deve essere regolata in modo diverso. Nel caso degli ICC svizzeri conformemente alla LICol la tesaurizzazione deve avvenire al più tardi quattro mesi dopo la fine dell’esercizio (tale regola deriva dall’art. 89 LICol). Per gli ICC esteri si applica il rispettivo diritto nazionale. Se la tesaurizzazione avviene prima, anche il credito fiscale sorge prima. Per gli agenti pagatori, la tesaurizzazione negli ICC comporta un aumento dei rischi legati alla responsabilità e al disbrigo dell’imposta. Infatti, essi devono effettuare una deduzione fiscale senza flusso di liquidità. Per questo motivo, gli agenti pagatori devono adottare misure adeguate affinché l’imposta preventiva possa essere trasferita alle persone fisiche in Svizzera. Ciò deve essere attuato nell’ambito del rapporto con il cliente regolato dal diritto privato (condizioni generali di contratto o simili).

Art. 13 cpv. 1bis

In futuro, anche i redditi di interessi esteri saranno interessati dall’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore. Talvolta questi sono già soggetti a un’imposta alla fonte estera, che può essere recuperata in tutto o in parte se esiste una CDI. È opportuno e ora anche tecnicamente possibile conteggiare l’imposta estera non rimborsabile, computandola all’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore.

Art. 14 cpv. 1

Questa disposizione regola il trasferimento dell’imposta preventiva all’investitore. Dal punto di vista sostanziale non vi sono modifiche; soltanto la formulazione è stata adattata, in modo tale da includere anche l’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore.