Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

Art. 10

L’articolo 10 AP-LIP disciplina l’obbligo fiscale soggettivo. Ad eccezione dei redditi di interessi, il debitore della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera è soggetto all’imposta (cpv. 1). La definizione di debitore nel caso di ICC svizzeri (cpv. 2) corrisponde al diritto attuale, tranne il rinvio alla LICol, che anche qui è stato eliminato.

L’obbligo fiscale dell’agente pagatore domiciliato in Svizzera è illustrato al capoverso 3. Esso riguarda in particolare redditi di interessi svizzeri ed esteri. Ciò vale anche per i redditi di interessi percepiti indirettamente tramite un ICC estero o svizzero e tramite prodotti strutturati sia svizzeri che esteri. Qui si fa riferimento all’agente pagatore presso cui l’investitore tiene il deposito.

Il capoverso 3 stabilisce che anche in caso di pagamenti sostitutivi l’agente pagatore sia soggetto all’imposta. Ciò vale per i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di interessi, ma anche da redditi di partecipazioni. Nel caso di questi ultimi, la regolamentazione è diversa rispetto al reddito originario, per il quale è il debitore della prestazione imponibile ad essere soggetto fiscale (cpv. 1 lett. a). Ciò è opportuno perché il prestito viene gestito dall’agente pagatore. Questo addebita il pagamento sostitutivo al debitore e lo trasmette al destinatario. In questo modo, l’agente pagatore gestisce l’intera transazione e può anche garantire la corretta gestione dell’imposta preventiva. Per quanto riguarda i pagamenti sostitutivi, si fa sempre riferimento all’agente pagatore del debitore della prestazione imponibile e non a quello del creditore, come invece avviene solitamente secondo il principio dell’agente pagatore. Ciò è determinante perché, di norma, soltanto l’agente pagatore conosce il destinatario del pagamento sostitutivo.

Art. 11 cpv. 2

È stato eliminato il riferimento alla LICol.

Art. 12 cpv. 1 e 1ter

L’articolo 12 AP-LIP disciplina il momento in cui l’imposta preventiva diventa esigibile. In questo momento l’imposta preventiva deve essere riscossa in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 AP-LIP.

Il capoverso 1 lettera a corrisponde in gran parte al diritto vigente. Il credito fiscale per i redditi soggetti al principio del debitore sorge quindi nel momento in cui la prestazione imponibile diventa esigibile. Al numero 1 sono ora menzionati anche i pagamenti sostitutivi. In questo caso è opportuno collegare anche la maturazione del credito fiscale all’esigibilità del pagamento sostitutivo, in quanto tale data è nota al contribuente.

Secondo la lettera b, per i redditi soggetti al principio dell’agente pagatore il credito fiscale sorge al momento della girata, del rimborso, dell’accredito o del pagamento. Sono compresi anche i redditi di interessi generati tramite un prodotto strutturato. L’agente pagatore in genere viene a conoscenza della prestazione solo in questo momento. Il collegamento risulta quindi appropriato. Affinché gli agenti pagatori possano preparare correttamente i conteggi su larga scala è previsto soltanto un riversamento trimestrale dell’imposta preventiva (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b AP-LIP). Grazie alla combinazione di riscossione giornaliera e riversamento trimestrale, per gli agenti