Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

Il capoverso 2 del diritto vigente si applica anche al principio dell’agente pagatore. Ciò significa che gli agenti pagatori devono fornire agli investitori le informazioni necessarie per il rimborso ed emettere un’attestazione se richiesta.

Art. 15 cpv. 1 e 1bis

Nel capoverso 1, lettere a e b, il riferimento alla LICol viene eliminato.

Il capoverso 1biscorrisponde materialmente al diritto vigente (art. 10 cpv. 2 LIP).

Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3

L’articolo 16 AP-LIP disciplina la scadenza tra l’altro dell’imposta preventiva, ovvero il momento in cui tale imposta deve essere versata all’AFC.

Capoverso 1 lettera a: la scadenza dell’imposta preventiva secondo il principio del debitore resta invariata. Ciò riguarda in modo diretto e indiretto i redditi realizzati da rendite fondiarie svizzere emesse in serie tramite ICC svizzeri, i redditi di partecipazioni e i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni e di interessi. A questi si aggiungono i redditi dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione e le vincite ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite. È quindi stato introdotto anche il pagamento sostitutivo. Ciò è opportuno per il fatto che l’agente pagatore del debitore o il debitore stesso diventa l’agente pagatore. In tutti questi casi, l’imposta è dovuta 30 giorni dopo la nascita del credito fiscale.

Utilizzando il principio dell’agente pagatore la riscossione risulta più complessa ed è quindi giustificato introdurre una scadenza diversa (n. 2.1.1). Di conseguenza, l’imposta è dovuta trimestralmente per gli interessi girati, rimborsati, accreditati o pagati negli ultimi tre mesi (lett. b). Questa regola corrisponde al diritto vigente in materia di interessi sulle obbligazioni di cassa e sugli averi dei clienti (lett. a n. 1). Ciò consente agli agenti pagatori di correggere eventuali errori verificatisi in occasione della riscossione (art. 12 in combinato disposto con l’art. 14 AP-LIP). L’agente pagatore deve poter rilevare la quota degli interessi di un prodotto. Il debitore della prestazione imponibile, in quanto emittente del prodotto, dispone di tale informazione sin dall’inizio. In caso di errori nella riscossione e nel versamento della nuova imposta preventiva, gli agenti pagatori corrono il rischio di dover rispondere nei confronti dei loro clienti oppure di dover versare a posteriori l’imposta mancante alle autorità fiscali. L’eventuale aumento del livello dei tassi d’interesse rispetto a quello odierno comporterebbe per gli agenti pagatori un vantaggio in termini di interessi per il periodo compreso tra la riscossione (immediata) e la scadenza (trimestrale).

La stessa scadenza trimestrale dell’imposta preventiva vale per i redditi tesaurizzati in un ICC (n. 1). Di conseguenza, per gli ICC svizzeri sorge un vantaggio in termini di liquidità per i redditi di partecipazioni svizzere.

Il capoverso 3 elenca esplicitamente tutti i tipi di trasferimento. Sarà quindi menzionato anche il trasferimento di sede all’estero di una persona giuridica. Questo corrisponde già alla prassi attuale e quindi è solo un chiarimento.