Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Art. 17 cpv. 2
Oltre al domicilio delle persone fisiche, per maggiore chiarezza verrà ora menzionata anche la sede delle persone giuridiche.
Art. 20b
La nuova imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore deve essere volontaria per la persona domiciliata in Svizzera debitrice di interessi su obbligazioni, redditi di interessi di ICC esteri e interessi su averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. a, e e f AP-LIP). Il debitore può scegliere se continuare ad applicare l’attuale principio del debitore o se passare al principio dell’agente pagatore (cpv. 1). Se non opta esplicitamente per il principio dell’agente pagatore, si applicherà il principio del debitore (cpv. 2).
Con tale possibilità di scelta si tiene conto, in particolare, degli interessi delle PMI e degli ICC di piccole dimensioni:
Nel caso di obbligazioni non custodite, l’emittente diventa essa stessa l’agente
pagatore (art. 9 AP-LIP). Pertanto, applicando il principio dell’agente pagatore l’emittente dovrebbe ora identificare gli investitori delle sue obbligazioni per poter prelevare correttamente l’imposta preventiva. Per evitare questo ulteriore onere amministrativo, la società può continuare a versare l’imposta preventiva secondo il principio del debitore, ovvero nei confronti di tutti gli investitori. Tuttavia, se una PMI dispone di persone giuridiche domiciliate in Svizzera o di investitori domiciliati all’estero, sarà incentivato a sfruttare i vantaggi dell’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore.
Nel caso degli averi dei clienti, è applicata la regola analoga a quella per le obbli-
gazioni.
L’emittente domiciliato in Svizzera di prodotti strutturati non ha questo diritto di scelta. I corrispondenti redditi di interessi sono pertanto sempre soggetti al principio dell’agente pagatore.
Capoverso 1: se, in caso di redditi di obbligazioni svizzere ed estere, di averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere, ICC svizzeri, prodotti strutturati nonché pagamenti sostitutivi derivanti da ricavi di interessi (art. 4 cpv. 1 lett. a, c, e, f, h-j AP-LIP), il debitore della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera non dichiara in tempo utile all’AFC di voler applicare il principio dell’agente pagatore, resta soggetto al principio del debitore.
Capoverso 2: se il debitore della prestazione imponibile per i redditi di interessi continua ad applicare il principio del debitore, in deroga agli articoli 4-20a LIP si applica quanto segue:
Le eccezioni fiscali soggettive legate al principio dell’agente pagatore (lett. a) non
sono più valide. Relativamente ai redditi di interessi percepiti direttamente o indirettamente, le persone giuridiche domiciliate in Svizzera e gli investitori domiciliati all’estero non sono esentati dall’imposta preventiva (art. 5b cpv. 1 lett. e, 5c cpv. 2 in combinato disposto con cpv. 3 nonché art. 5d AP-LIP). Il debitore della prestazione imponibile effettua la deduzione fiscale nei confronti di tutti gli investitori.