Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
redditi di interessi, molte CDI prevedono un’aliquota pari a zero per cui gli investitori esteri possono chiedere il rimborso integrale dell’imposta preventiva. Nel caso dei redditi di partecipazioni, le CDI prevedono spesso un rimborso solo parziale, motivo per cui nel Paese fonte rimane un’imposta residua.
Interessi pro rata Gli interessi pro rata sono interessi non ancora esigibili che sono maturati dall’ultima data ordinaria di scadenza fino al momento del trasferimento dell’obbligazione. Sono compresi nel prezzo di acquisto e vengono pagati dall’acquirente al venditore. Gli interessi pro rata comprendono quindi gli interessi per il periodo intercorso tra l’ultima scadenza e la vendita dell’obbligazione. Nel patrimonio privato gli interessi pro rata sono generalmente esenti da imposte. Al momento del pagamento degli interessi l’acquirente dell’obbligazione è soggetto all’imposta sul reddito anche per l’intero importo degli interessi pro rata.
Investimenti collet- Il concetto di investimento collettivo di capitale comprende gli tivi di capitale (ICC) ICC ai sensi della LICol e gli ICC non regolamentati dalla stessa (patrimoni analoghi).
La LICol disciplina quattro forme di ICC: i fondi di investimento su base contrattuale e quelli su base societaria concepiti come persone giuridiche (SICAV o SICAF) o come società di persone nella forma di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol). Queste forme di investimento mirano esclusivamente agli investimenti collettivi di capitale. Non sono assoggettati, ad esempio, gli istituti di previdenza e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni d’investimento. Si considerano investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della LICol gli ICC sopra menzionati, autorizzati dal regolatore.
Il criterio centrale di un ICC (inclusi i patrimoni analoghi) è l’investimento comune (patrimonio speciale) che tiene conto in egual misura delle esigenze di investimento di tutti gli investitori. Di regola questi ultimi non hanno diritto di partecipare alle decisioni d’investimento, se non in misura molto limitata. La raccolta del capitale avviene in seguito a un appello pubblico. Gli ICC possono essere aperti o chiusi. La gestione patrimoniale avviene di norma per conto degli investitori a cura di una direzione del fondo indipendente dagli stessi (gestione esterna). Per tutte le forme sussiste un diritto alla restituzione dei versamenti effettuati dagli investitori; le quote vengono certificate senza valore nominale. Gli ICC sono spesso autorizzati e ammessi alla vendita da un regolatore. Al momento dell’emissione degli ICC vengono generalmente pubblicate le condizioni di investimento e le informazioni sull’emittente. Di norma la durata di un ICC è limitata nel tempo. A livello organizzativo, un ICC dispone di regola di un investment manager, una banca depositaria ecc.