Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
obbligazionario
Principio del L’imposta preventiva applicabile è riscossa presso il debitore debitore della prestazione imponibile, ovvero alla fonte. Ai fini della ri-
scossione fiscale è determinante che tale debitore abbia sede in Svizzera, poiché l’imposta preventiva può essere applicata solo in tal caso. Ne è un esempio un’impresa che emette un’obbligazione e versa poi agli investitori interessi sulla stessa. Sul pagamento di tali interessi, l’impresa deve versare all’AFC il 35 per cento di imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Svizzera hanno dunque diritto al rimborso, mentre per gli investitori esteri viene applicata la relativa CDI.
Poiché l’imposta preventiva è riscossa alla fronte, non è necessario che il debitore della prestazione conosca l’identità dell’investitore (anonimato della riscossione dell’imposta preventiva). In molti casi, specialmente per i titoli al portatore, nemmeno il debitore della prestazione conosce tale informazione.
Principio dell’agente Un’imposta alla fonte secondo il principio dell’agente pagatore pagatore è riscossa da un agente pagatore. Ai fini della riscossione
dell’imposta preventiva è determinante che l’agente pagatore sia domiciliato in Svizzera.
Principio della rile- L’utile netto imponibile di una società di capitali o di una sovanza cietà cooperativa risulta generalmente dal conto annuale alle-
stito correttamente secondo il diritto commerciale. Occorre derogare dalla determinazione dell’utile secondo il diritto commerciale se la contabilità non è stata tenuta correttamente o se il diritto fiscale prevede norme correttive.
Principio di Una norma penale deve essere definita con un grado di determideterminatezza natezza sufficiente. La legge deve essere formulata in modo suf-
ficientemente preciso da permettere al cittadino di conformarvisi e di riconoscere le conseguenze di un determinato comportamento con un grado di certezza adeguato alle circostanze.
Procedura di Gli investitori domiciliati all’estero che detengono quote di ICC affidavit svizzeri hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva de-
dotta dal reddito fruttato dalle quote, a condizione che almeno l’80 per cento del reddito provenga da fonte estera. A determinate condizioni, la deduzione dell’imposta preventiva può essere omessa sin dall’inizio, in modo da non dover ricorrere alla procedura di rimborso.
Questa procedura si basa sul fatto che, ai fini dell’imposta sul reddito, i redditi generati con un ICC sono attribuiti direttamente agli investitori. Per quanto riguarda i redditi esteri, il diritto di imposizione spetta di regola allo Stato di residenza degli investitori. Di conseguenza, la rinuncia alla riscossione dell’imposta preventiva (o al rimborso) rappresenta un’agevolazione amministrativa per gli investitori. Nella misura del 20 per cento al