Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

alla velocità del suono di 343,2 m/s all’uscita dalla bocca della canna. La ragione di tale divieto è la prevenzione del bracconaggio, poiché l’autorizzazione di nuovi silenziatori in combinazione con munizioni subsoniche consentirebbe l’uccisione assolutamente silenziosa degli animali selvatici (cfr. cpv. 3), un’eventualità da evitare. La lettera e vieta l’uso di proiettili blindati per la caccia. Questo è un imperativo sancito dalla protezione degli animali. I proiettili blindati non si espandono sul bersaglio, ma causano un colpo regolare, e le ferite di solito provocate portano a una morte ritardata.

Capoverso 5: la disposizione di questo capoverso è stata ripresa dalla legislazione vigente. I Cantoni disciplinano le armi da caccia e le munizioni da caccia consentite in base alle specificità cantonali. Per ragioni di protezione degli animali, per la caccia definiscono, ad esempio, la potenza minima delle munizioni da caccia (potenza di penetrazione) e, in particolare, le distanze massime di tiro consentite, a seconda che si tratti di pallini o di pallottole. Va aggiunto che il tiro a palla a lungo raggio nella caccia comporta sempre un rischio: il vento trasversale in particolare ha un effetto spesso imprevedibile sulla traiettoria del proiettile, il che porta a rilevanti deviazioni del punto d’impatto rispetto al punto bersaglio. Poiché nella caccia il primo colpo deve andare a segno, le distanze di caccia di oltre 200 m con munizioni a palla singola sono generalmente considerate troppo rischiose.

Capoverso 6: questa lettera disciplina l’abbattimento di emergenza della selvaggina conforme alla protezione degli animali, riprendendo in larga misura le disposizioni del diritto vigente e integrandole. L’abbattimento di emergenza è l’uccisione di un animale selvatico ammalato, ferito o incapace di fuggire. Ci sono diverse situazioni in cui si deve applicare un abbattimento di emergenza, Per esempio nel caso di collisioni nel traffico stradale, colpi non riusciti durante la caccia o nel caso di animali selvatici impigliati nei recinti. Tuttavia, l’uccisione di animali selvatici catturati in una trappola a trabocchetto che devono essere uccisi, ad esempio per evitare danni causati dalla selvaggina o nell’ambito dell’autodifesa, equivale anche all’abbattimento di emergenza. In linea di principio, l’abbattimento di emergenza viene effettuato a breve distanza e pertanto si applicano regole diverse rispetto a quelle per l’abbattimento di animali selvatici di cui al capoverso 2. Il principio per l’abbattimento di emergenza è che la persona autorizzata alla caccia deve uccidere l’animale selvatico con un colpo di grazia ogni volta che è possibile. Oltre ai fucili da caccia, sono autorizzate anche le armi da pugno (pistole, revolver). Oltre alla zona cardiopolmonare, per il colpo di grazia si può mirare esplicitamente anche al cervello dell’animale ferito, in quanto garantisce una morte particolarmente sicura e rapida alle brevi distanze abituali dei colpi di grazia. Il colpo di grazia va sempre sparato da una distanza che permetta di uccidere in sicurezza con un solo colpo, senza causare ulteriore paura e stress alla selvaggina ferita. Si può evitare il colpo di grazia solo se un colpo, con i frammenti di proiettile o la detonazione della canna, mette in pericolo la salute delle persone, dei cani da caccia o di beni materiali importanti. Queste considerazioni sono già state illustrate quando il 15 luglio 2012 è stato introdotto il capoverso 2 dell’articolo 2 dell’ordinanza sulla caccia. Se la stoccata è troppo pericolosa, la lettera a prevede che per gli animali selvatici di grossa taglia (in particolare artiodattili) la stoccata nella zona cardiopolmonare è consentita con un coltello sufficientemente lungo e largo3. Secondo la lettera b l’abbattimento di emergenza di animali selvatici più piccoli (uccelli, mammiferi fino a circa le dimensioni di una volpe) può avvenire colpendo con forza il cranio con un oggetto duro. Dopo il colpo di stordimento, occorre assicurarsi che l’animale muoia per dissanguamento. Nel senso di una riserva, si deve tener conto anche dell’uso di cani da caccia per la caccia e l’uccisione di animali selvatici ammalati; la relativa regolamentazione figura all’articolo 2a.

3 Cfr. commento alla revisione del 15 luglio 2012 dell’ordinanza sulla caccia. 11 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066