Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

Art. 2 rubrica, capoverso 1 periodo introduttivo, lettere a, bbis, c, e, f, i, k, capo-

verso 2 e capoverso 2bis

Mezzi ausiliari e sistemi vietati per la caccia e per la cattura

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Non possono essere impiegati i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti per l’esercizio della caccia, per la cattura e per gli abbattimenti di animali selvatici ordinati dalle autorità:

a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, che sono controllate giornalmente e nelle quali gli animali sono protetti da condizioni meteorologiche estreme;

bbis. lo stanamento, la gassatura, la fumicatura o l’affogamento di animali vivi nelle loro tane nonché l’ostruzione degli ingressi alle tane abitate;

c. nella caccia da tana: l’impiego di pinze e pali e l’impiego di più di un cane per tana in contemporanea;

e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili nonché aeromobili civili senza occupanti, in particolare droni;

f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni o narcotici nonché spari per stanare la preda;

i. abrogata

k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;

l. negli areali abituali di branchi di lupi e orsi: attirare animali selvatici con cibo.

2°Abrogato

2bis°Abrogato

Il contenuto di questo articolo è sostanzialmente lo stesso dell’articolo in vigore, ma è molto più breve a causa della riorganizzazione degli articoli 1, 1a, 2 e 2a. Questo articolo elenca gli i mezzi ausiliari e i sistemi il cui impiego è vietato nella caccia, nelle misure ordinate dalle autorità contro gli animali selvatici (art. 7a LCP e art. 12 cpv. 2 LCP), in caso di autodifesa (art. 12 cpv. 3 LCP) o nella cattura di animali selvatici nell’ambito di progetti scientifici (art. 13 OCP). Per «caccia» s’intende l’intero processo che va dall’osservazione, allo scovamento e all’inseguimento, fino all’abbattimento e al recupero della selvaggina abbattuta.

Capoverso 1: disciplina ed enumera i mezzi ausiliari e i sistemi vietati, ma non in termini conclusivi. I Cantoni possono infatti vietare altri mezzi ausiliari (art. 2 cpv. 3 OCP)

La lettera a regola l’impiego delle trappole a trabocchetto. Gli animali selvatici possono essere catturati solo con trappole a trabocchetto, le quali non devono ferire o uccidere l’animale selvatico. Queste trappole devono essere monitorate giornalmente, a tal fine si possono utilizzare anche trasmettitori elettronici. Inoltre, devono essere posizionate in modo tale da proteggerle da influssi esterni e, in particolare, dalle condizioni atmosferiche estreme, affinché l’animale intrappolato non subisca stress supplementare. Pertanto, per esclusione sono proibiti tutti gli altri tipi di trappole, comprese tutte le trappole mortali (p. es. le trappole a manganello o a collo di cigno), ma anche le trappole per catturare gli animali vivi che possono ferire la selvaggina (p. es. le tagliole). L’eventuale uccisione di animali selvatici catturati nella trappola a trabocchetto è equivalente all’abbattimento di emergenza ed è disciplinata dall’articolo 1b capoverso 6.

La lettera bbisora vieta lo stanamento di tutti gli animali che vivono in una tana. Questo divieto non riguarda solo i tassi come prima, ma ora anche le marmotte, le volpi, i castori ecc. Oltre allo stanamento, rimangono vietati la fumicatura, l’affogamento o la gassatura degli animali nelle loro tane, cui si aggiunge il divieto di ostruire intenzionalmente gli ingressi alle tane abitate e quindi l’eventuale confinamento di animali selvatici vivi nella tana. Se in casi giustificati (p. es. in presenza di una tana di marmotta sotto un edificio nell’ambito di un progetto di risanamento o nel caso della rimozione di una tana di un castoro per installare griglie antiscavo in una diga di sbarramento), le autorità possono, in casi eccezionali, autorizzare l’inaccessibilità degli edifici abitati (cfr. art. 3 OCP, eventualmente in combinato disposto con l’art. 20 OPN).

12 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066