Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
scrive l’uso della pastoia vero e proprio, riprendendo questa disposizione dall’attuale ordinanza. Con la pastoia l’uccello non può volare, pertanto occorre limitarne al massimo il tempo d’impiego. Si ricorre a questo metodo soprattutto durante il trasporto dell’uccello o durante le pause dell’addestramento al volo o della caccia. In futuro invece l’obbligo del falconiere di documentare l’uso della pastoia dei suoi falconi sarà ripreso dall’attuale capoverso 3 e figurerà come secondo periodo.
L’attuale capoverso 3 può essere stralciato dato che il suo contenuto è stato trasferito nel capoverso 2 lettera c.
Art. 7 cpv. 1
1
È vietato offrire e trasferire animali vivi di specie protette. Sono eccettuati gli animali selvatici:
a. nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati;
b. catturati a scopo di trasferimento
L’articolo 7 riguarda in linea di principio il «divieto di commercio» di animali di specie protette.
Capoverso 1: nel primo periodo, il verbo «vendere» è stato sostituito con «trasferire», al fine di chiarire che ogni forma di cambio di proprietà è da considerarsi vietata, vale a dire vendere, regalare o prestare, ecc. Finora, l’ultima parte del periodo riportava come eccezione il commercio di selvaggina protetta («gli stambecchi catturati giusta l’articolo 4 capoverso 4»). Tuttavia, siccome l’ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES) a cui allude questo rinvio sarà abrogata nell’ambito della presente modifica d’ordinanza (cfr. modifica di altri atti normativi), questa parte del periodo deve essere stralciata. Al suo posto va aggiunta un’eccezione al divieto di commercio per la selvaggina di cui si può dimostrare che è nata in cattività, per esempio in uno zoo, conformemente alla lettera a o catturata secondo la lettera b durante i progetti di trasferimento di cui all’articolo 8». Questa nuova disposizione comprende non solo gli stambecchi, ma anche altri animali protetti come ad esempio la lince, che dipende anche da progetti di trasferimento per migliorare la sua distribuzione e garantire la sicurezza degli effettivi. Tali progetti di trasferimento devono essere chiaramente intesi come progetti organizzati dalle autorità.
Art. 8 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2-4
1
Con l’approvazione dei Cantoni interessati, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può autorizzare la messa in libertà di animali di specie che in passato appartenevano alla diversità delle specie indigene, ma oggi scomparse dalla Svizzera.
2
Con l’approvazione dei Cantoni, l’UFAM può autorizzare che siano messi in libertà animali di specie protette già esistenti in Svizzera e il cui effettivo locale o la cui diversità genetica sono minacciati. Nel caso in cui la messa in libertà avvenga per migliorare la diversità genetica, l’UFAM può inoltre consentire ai Cantoni di ridurre in misura adeguata l’effettivo locale di animali protetti, se necessario affinché la messa in libertà abbia esito positivo.
3
L’UFAM può coordinare misure con l’estero secondo il capoverso 2.
4
Gli animali messi in libertà devono essere marcati.
Questo articolo regola in linea di principio la messa in libertà di animali selvatici indigeni protetti allo scopo di stabilire o rafforzare il loro effettivo.
Capoverso 1: questo periodo menziona per la prima volta nell’ordinanza il termine dipartimento, motivo per cui occorre esplicitare che si tratta del DATEC.
Capoverso 2: questo capoverso è modificato per prevedere la possibilità di introdurre la possibilità di mettere in libertà gli animali al fine di migliorare la diversità genetica di un effettivo e di proteggerla dagli effetti negativi della consanguineità. Ciò può avvenire mettendo in libertà animali della stessa specie ma provenienti da un effettivo non imparentato, geneticamente diverso dagli animali dell’effettivo in pericolo. L’impoverimento genetico di un effettivo si verifica quando l’effettivo interessato è stato costituito da pochi animali fondatori o quando
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